“La cartella di pagamento viene considerata “NON NOTIFICATA” quando consegnata senza relata di notifica nĆØ data, ai sensi del comma 2 dell’art. 149 c.p.c..” Ā Lo aveva stabilito la CTR della SICILIA, disponendo l’annullamento della cartella esattoriale giunta ad una societĆ per il pagamento di IVA e sanzioni relative all’annualitĆ 2000 760/2001, a seguito di preventivo avviso di irregolaritĆ ai sensi dell’art. 36 bis.
L’Agenzia delle Entrate produceva ricorso per cassazione, opponendo la violazione dell’art. 60 del DPR 600/73 nonchĆ© degli articoli 137-149 e 156 del Codice di Procedura Civile argomentando:
che i Giudici di merito erano incorsi nella inottemperanza delle disposizioni (nel caso specifico la CTR SICILIA) che nella fattispecie di notifica della cartella effettuata a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c., con relata in bianco, aveva ritenuto la notifica “inesistente” e non “NULLA”, eĀ che aveva causato la disapplicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
DECISIONE della CORTE SUPREMA : i giudici hanno accolto il ricorso dellāUfficio.
Secondo la Cassazione, il fatto che la relata di notifica non sia stata compilata non da luogo a inesistenza della notificazione che avviene quando il relativo tentativo di consegna avvenga in luogo e modalitĆ tali che non sussistano collegamenti con il destinatario, ma a nullitĆ che viene sanata con il ricorso proposto dalla societĆ destinataria.
Lā accoglimento del ricorso dellāAgenzia delle Entrate ha determinato l’annullamento della sentenza di Secondo Ā Grado, con rinvio al giudice di merito, per il nuovo esame.








