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Note di credito e procedure concorsuali. Novità

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NOTE DI CREDITO E PROCEDURE CONCORSUALI. RITORNO AL PASSATO.

 

La legge di stabilità 2017 (L. 232 del 2016, c.d. “Legge di bilancio 2017”) al comma n. 567 cancella le novità introdotte con la legge di stabilità 2016 in termini di note di variazione IVA.

La legge di Stabilità per l’anno 2016, infatti, mediante l’inserimento del nuovo comma 4 dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, aveva stabilito che l’emissione di note di credito a seguito del mancato incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente sarebbe potuta avvenire a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942.

In questo modo si va, finalmente, a superare la previsione secondo la quale, in caso di procedure concorsuali, l’emissione delle note di credito era subordinata alla conclusione delle stesse. Questo permetteva alla normativa IVA di allinearsi alle previsioni dettate con riferimento alle imposte dirette, che permettono di dedurre dal reddito d’impresa le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali già alla data di apertura alle stesse (art. 101, comma 5, TUIR).

Infatti, il nuovo comma 11 dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che il creditore poteva emettere la nota di variazione nei confronti del debitore assoggettato a procedure concorsuali a partire dalla data:

– della sentenza dichiarativa del fallimento;

– del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

– del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

– del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Altra modifica di interesse era quella contenuta nel comma 5 dell’art. 26, secondo la quale ove il cedente o prestatore si fosse avvalso della facoltà di emettere note di credito in presenza di procedure concorsuali, recuperando l’IVA non incassata, il cessionario o committente non era a sua volta tenuto alla rettifica della detrazione IVA a suo tempo operata.

Tali previsioni avrebbero dovuto trovare applicazione con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente al 31 dicembre 2016, ossia dal 1° gennaio 2017.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017, si ritorna alla situazione antecedente al suddetto intervento normativo: pertanto, l’emissione di note di credito continuerà ad essere possibile soltanto alla conclusione delle procedure concorsuali, senza modifiche alla disciplina.

Da un punto di vista pratico, nonostante questo cambio di rotta si stato definito “deprecabile” da Confindustria, potrebbe avere risvolti meno traumatici del previsto in quanto nel finora non erano stati dati chiarimenti da parte del legislatore in merito alle diverse modalità di insinuazione in procedure fallimentari e su come ci si sarebbe comportati in caso di incasso parziale del credito dovuto dopo essersi detratti l’IVA sull’intero importo.

 

 

di Marco Baldin

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