E’ ufficiale, con la comunicazione dell’INPS n. 1366 del 28.3.2017, sono stati divulgati gli importi e le prime istruzioni sull’aumento della ” quattordicesima mensilità”  per i pensionati con reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e  l’introduzione della somma aggiuntiva anche per quelli con reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo, in presenza di determinate condizioni reddituali personali. La norma riguarda tutti i pensionati privati e pubblici, sia delle gestioni di lavoro subordinato che autonomo.

La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Trattamento minimo 2017 mensile = € 501,89 annuale = € 6.524,27 annuale x 1,5 = € 9.786,86 annuale x 2= € 13.049,14

La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura. I limiti di reddito da prendere a riferimento sono i seguenti:

Trattamento minimo 2017

mensile = € 501,89

annuale = € 6.524,27

annuale x 1,5 = € 9.786,86

annuale x 2= € 13.049,14

Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017:

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2017
Fino a 1,5 volte il minimo
Fino a 15 Fino a 18 437
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546
Oltre 25 Oltre 28 655
Da 1,5 volte a 2 volte minimo
Fino a 15 Fino a 18 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420
Oltre 25 Oltre 28 504

La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017. Il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

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