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Mobilità: risolve la Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione del 28 maggio 2013 n. 13112 si è pronunciata sul diritto di un lavoratore all’accesso al trattamento di MOBILITÀ”.

I giudici dellla Cassazione hanno affermato che:

” il lavoratore che sia stato licenziato durante una procedura collettiva di licenziamento ha diritto al trattamento economico di mobilità”.

Tale diritto gli spetta anche quando:

siano decorsi 120 giorni dal recesso.

sia spirato il termine entro il quale il sindacato doveva stipulare l’accordo per la prosecuzione del lavoro; 

ed il rapporto lavorativo sia ancora in corso.


 

Per legge il dipendente entro 60 giorni dal licenziamento deve chiedere l’accesso al trattamento di mobilità.

Per la Cassazione INVECE,  la scadenza dei 60 giorni,  ha carattere di termine puramente “ordinatorio”, che quindi potrà essere disatteso in presenza di particolari condizioni del dipendente licenziato, che avrà diritto alla mobilità anche quando abbia prodotto istanza dopo i 60 giorni.

Elogiamo l’operato della Cassazione che riesce a salvaguardare i diritti dei cittadini, fosse anche per salvaguardare una sola famiglia,  ed a limitare i danni della burocrazia statale.

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giuseppe merola

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