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Libro inventari: da aggiornare ogni 31 dicembre.

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LIBRO INVENTARI DA AGGIORNARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013, 90 GIORNO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Il libro inventari, nelle intenzioni del legislatore ha lo scopo di rappresentazione la situazione patrimoniale dell’azienda al termine di ogni esercizio, per salvaguardare i diritti dei  terzi, creditori, e dell’erario sulla reale composizione del patrimonio dell’azienda.

Il Codice Civile infatti prescrive che il libro degli inventari è obbligatorio per ogni impresa commerciale, numerato progressivamente per ogni foglio, e redatto preliminarmente all’inizio dell’attività esponendo il patrimonio iniziale aziendale e successivamente alla fine di ogni anno fiscale, trascrivendovi il bilancio d’esercizio, integrato dalle regole di valutazione di ciascuna posta di bilancio come previsto dalle norme dettate in tema di S.p.a. (artt. 2214 e 2217 c.c.).

Il libro inventari deve contenere in particolare la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa, e per le sole ditte individuali le attività e delle passività dell’imprenditore personali ed estranee all’azienda.

I piccoli imprenditori come individuati dall’art. 2083 del codice civile non sono tenuti all’istituzione del libro inventari, sempre ché il medesimo inquadramento valga anche ai fini tributari in ossequio all’art. 18 del D.P.R. 600 DEL 29.9.1973.

Ai fini fiscali il libro inventari dovrà essere predisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il 30 settembre 2013, e quindi il libro inventari dovrà essere aggiornato (normalmente) entro il 31 dicembre di ogni anno.

La tenuta del libro inventari non obbliga  a vidimazione iniziale o periodica, ma dovrà riportare la numerazione progressiva di ogni pagina per ogni anno, ripartendo quindi da 1 nell’anno successivo, seguito dall’anno di riferimento.

Inoltre il libro inventari può essere istituito anche su fogli mobili, ma avendo obbligo di intestare ciascuna pagina al nominativo dell’impresa, denominazione partita iva codice fiscale e numero pagina /anno di riferimento.

Il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società dovrà ,sottoscrivere in calce l’inventario dell’anno rilevato che si assume la responsabilità della correttezza e veridicità dei dati esposti ai fini della correttezza fiscale tale che diversamente potrebbe indurre l’UFFICIO ad accertamento induttivo.

Il libro inventari è soggetto all’imposta di bollo, pari a 16 euro a partire dal 26-6-2013 come disposto dak D.L. 26.4.2013, n. 43, conv. con modif. dalla L. 24.6.2013, n. 71.

Imprese individuali e società di persone dovranno apporre l’imposta di bollo nella misura di 32,00 euro per ogni 100 pagine o frazione di esse, e 16,00 euro per ogni 100 pagine qualora trattasi di società di capitali in quanto già soggette alla tassa di concessione governativa obbligate a corrispondere ogni 16 marzo nella misura di euro 309,87.

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