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Le fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili. Cass.12503 22052013

Fatture soggettivamente inesistenti deducibili secondo la Cassazione.

Con la sentenza n° 12503 del 22 05 2013,  i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che “le fatture soggettivamente inesistenti  sono deducibili ” anche quando il soggetto fiscale che ne ha usufruito ha partecipato «in maniera consapevole al reato».

La Cassazione ha argomentato la sua decisione sostenendo che il giudice, in merito alla deducibilità dei costi, è chiamato solo a verificarne l’inerenza, la competenza, l’effettività e la certezza anche se riferiti a fatture soggettivamente inesistenti.

Fattispecie di causa

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva presentato la dichiarazione dei redditi in maniera infedele. Ciò in quanto la dichiarazione fiscale conteneva la contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti.

«Nella realtà i beni erano stati effettivamente acquistati» ma non dal soggetto emittente LA FATTURA, bensì da altro soggetto non comparente in maniera ufficiale.

Tale circostanza per l’Ufficio equivaleva a “costi derivanti da reato” e con tale assunto procedeva a rettificare la dichiarazione presentata, «ritenendo che i relativi costi non deducibili», in quanto riferiti a fatture SOGGETTIVAMENTE inesistenti.

La Corte di Cassazione, controvertendo le doglianze dell’Ufficio, ha sostenuto che la nuova normativa introdotta dall’art. 8 del Dl Semplificazioni n° 16-2012, ha rivisitato integralmente il comma 4-bis dell’art. 14 L. 537-1993, «per quanto riguarda la deducibilità dei costi da reato».

La nuova norma infatti prevede che «non sono deducibili i costi direttamente derivanti da un reato tributario», utilizzati per compiere atti riconducibili a delitti colposi.

In tal modo l’indeducibilità dei costi è limitata solo a quelli direttamente utilizzati per compiere un reato tributario.

Quindi nel caso di specie, visto che le fatture erano soggettivamente inesistenti, «ma relative a beni realmente acquistati» non si riferivano a costi propedeutici al compimento di atti illeciti, e per tale motivo ne è stata ammessa la loro deducibilità.

In ogni caso sarà necessario controllare che gli stessi abbiano i requisiti per la qualificazione di elementi negativi di reddito, in ossequio al TUIR, quali l’inerenza, la competenza, l’effettività  e la certezza.

A cura di Giuseppe Merola

fonte: Cassazione Tributaria

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