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INPS: prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici

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Novità in materia di contribuzione previdenziale dovuta dai dipendenti pubblici statali e/o di enti locali; si tratta di una previsione INPS ad integrazione della prassi in vigore, ex Gestione Inpdap. La prescrizione dei contributi pensionistici dipendenti pubblici riguarda la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS.

Si ricorda che secondo il dettato normativo vigente, è stata prevista la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni (Riforma Dini). La disposizione legislativa prevede che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio “…da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione…..la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi…viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione”.

Da quanto si evince dal dettato rimane fermo il termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995 e si prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi. L’attività lavorativa svolta dai dipendenti pubblici è considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro.

 

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