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INPS: Indennità di malattia per gli sportivi e lavoratori dello spettacolo

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Chiarimenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza in materia di indennità economica di malattia per chi è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e per gli sportivi professionisti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).
La Circolare INPS n. 124 del 3 agosto 2017 fornisce informazioni dettagliate sui principi ed elementi fondanti in materia di assicurazione dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al FPLS e per gli iscritti al FPSP.
La suddetta Circolare è veramente interessante dal punto di vista del quadro normativo che funge da “cornice” e fornisce chiarimenti dettagliati sui dubbi relativi alla contribuzione, nei casi in cui sia erogato il trattamento economico di malattia da parte del datore di lavoro.
Dal punto di vista della normativa di riferimento, i decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP con l’introduzione di nuove regole per il computo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali.
Sulla base dell’assetto normativo, l’assicurazione di malattia, con i relativi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l’impresa che lo impiega.
A partire dal 1° maggio 2011, sempre per i lavoratori iscritti all’ex Enpals, detti obblighi sono sempre vigenti anche in caso di malattia.
Non sono soggetti all’assicurazione di malattia:
1) i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”
2) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le Fondazioni lirico-sinfoniche
Sul piano operativo, per i datori di lavoro che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s., i codici di autorizzazione 8G e 4J non sono validi ed in linea con l’assetto della normativa previdenziale. Pertanto, l’INPS procederà a revocare i citati codici di autorizzazione.

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