Il redditometro, in data 21 novembre 2013, ha ricevuto “l’ok definitivo” del Garante della Privacy; condizionato però ad alcune prescrizioni imposte all’Agenzia delle Entrate nella sua applicazione.

Il Garante della Privacy, dopo una lunga valutazione durata mesi, sul suo sito istituzionale ha comunicato l’approvazione del redditometro, con la rimodulazione di alcuni aspetti circa le misure e gli accorgimenti che l’Agenzia delle Entrate dovrà adottare per ridurre al minimo il rischio privacy.

In merito alla valutazione delle spese del contribuente, il Garante della Privacy, ha prescritto che il reddito dovrà essere ricostruito «esclusivamente con le spese certe e reali sostenute dal contribuente che valorizzano elementi certi»  e quindi non potranno essere utilizzate le spese presunte in base alle medie ISTAT.

Se ad esempio il contribuente paga mensilmente un canone di leasing per l’acquisto dell’auto, questo sarà elemento certo che l’Amministrazione potrà utilizzare per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Se si è in possesso di una imbarcazione, che in base alle sue caratteristiche, comporterà  delle spese certe, come la tassa di proprietà e l’assicurazione, chiaramente questo potranno essere oggetto di rilievo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non potranno invece essere utilizzate – per la ricostruzione del reddito del contribuente – quelle spese “presunte derivanti dalle medie ISTAT, ai fini della determinazione dell’ammontare dei costi frazionati e ricorrenti (come abbigliamento, spese alimentari, alberghi, ecc…) per i quali l’Amministrazione non ha elementi di certezza sul loro sostenimento.

Se ad esempio in base alle medie ISTAT e alla profilazione del contribuente, il soggetto sottoposto a controllo, mediamente spende 1000 euro annui per “acquisto di vestiario”, ciò non potrà essere oggetto di rilievo per la ricostruzione del reddito da parte dell’Ufficio, in quanto non è una spesa certa e reale.

L’Amministrazione inoltre dovrà fare bene attenzione ad individuare il nucleo familiare anagrafico e non solo quello fiscale, in quanto ciò incide sulla profilazione del contribuente.

Sulle istruzioni pubblicate sui modelli di dichiarazione dei redditi, dovrà essere indicato ai fini della privacy, che  i dati in essa indicati potranno essere oggetto di accertamento in base a redditometro.

Nell’eventuale invito al contraddittorio per accertamento da redditometro, dovrà essere comunicato al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti, come le movimentazioni bancarie.

I dati presuntivi sulle spese medie ISTAT, non potranno essere utilizzati neanche in contraddittorio, in quanto sostenute per la vita quotidiana, anche in epoca precedente, che entrano in conflitto con i principi generali di riservatezza e di tutela della privacy nella protezione dei dati personali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Riteniamo che dopo la revisione appena illustrata, il redditometro possa sicuramente creare meno danni ad alcuni soggetti che potevano essere sottoposti a ricostruzioni del reddito in maniera assolutamente irreale, tale che il redditometro diventava inutile (e un mero duplicato) degli strumenti di accertamento presunto già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

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