Il settore, a quanto pare, solo nel 2010 (dati AGIPRONEWS) avrebbe incassato 3 miliardi di euro.ย
Si ricorda che gli incassi relativi a vinciteย derivanti da partecipazione a giochi in rete rientrano nell’ambito impositivo fiscale ai sensi e per gli effetti dellโarticolo 67 c.1 lettera d) del Tuir, secondo il quale costituiscono redditi diversi <
Occorre anche puntualizzare che รจ diverso il caso previsto dallโarticolo 30 del D.P.R. 600 del 1973, il quale dispone che se tali vincite o premi siano corrisposti dallo Stato e/o da persone giuridiche pubbliche o private o dai soggetti indicati nel primo comma dellโarticolo 23 dello stesso decreto, esse sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo dโimposta con facoltร di rivalsa. In questo caso l’obbligo fiscale รจ assolto.
Quindi per fare un esempio pratico:
- le vincite che vengono tassate operando la ritenuta a titolo d’imposta non devono essere dichiarate nella denuncia dei redditi.
- le vincite invece ricevute dalle suddette societร di “Poker On Line”, sia italiane che estere, sono soggette ad imposizione in Italia quando:
1) il giocatore percettore sia residente in Italia anche se le somme siano corrisposte da societร estere.
nel caso in cuiย la societร erogante abbia la sede legale ed effettiva all’estero e comunque sulle vincite abbia operato una trattenuta a titolo di imposta (versata quindi allo stato estero), occorrerร verificare caso per caso, se si possano decurtare, dalle imposte italiane,ย le tasse giร pagate presso lo Stato in cui ha la sede il soggetto erogante.
Ciรฒ ovviamente dipenderร dalle convenzioni tra Stati.
ย Si ritiene comunque che normalmente il pagamento avvenga senza alcuna trattenuta e per questo i controlli in corso.
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