Coloro i quali hanno transitato dal regime con Iva al regime forfettario dal 1° gennaio 2019,
insieme al pagamento eventuale di IVA del 2018, sono obbligati a operare la rettifica IVA
dei forfettari a causa del passaggio di regime.
Trattasi di giusta restituzione ( rettifica)Ā IVA detratta all’acquisto e non ripagata in vendita, per i beni e le merci
ancora in possesso del contribuente alla data di passaggio di regime.
Trattasi di rimanenze di magazzino, che essendo invendute AL 31 DICEMBRE 2018, sono oggetto di imponibile per
rettifica IVA, poichĆØ all’acquisto l’IVA SI E’ DETRATTA…
CosƬ per i beni strumentali, occorre restituire l’IVA degli anni ancora non ammortizzati.
Esempio:
Nel 2015 ĆØ stato acquistato un bene strumentale per euro 10.000 + iva di euro 2200;
Essendo l’aliquota di ammortamento del bene pari al 20% annuo, occorrerĆ restituire 1/5 di 2.200 (iva detratta all’acquisto)
in quanto l’ammortamento ĆØ stato giĆ effettuato per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e ne manca uno, il 2019
che essendo pari a 1/5 determina la rettifica in euro 2200 diviso 5 …. euro 444 che andranno pagate
insieme al debito iva che scade oggiĀ o unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Se ovviamente il bene ĆØ stato acquistato nel 2016 occorre restituire 2/5 di 2.220 ossia 888 euro.
Se infine il bene ĆØ stato acquistato il 2014 non si dovrĆ pagare nulla in merito allo stesso bene.








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