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“Social Bonus” Terzo Settore: che cos’è e come funziona

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Una delle misure innovative più interessanti introdotte dal Codice del Terzo settore (Dlgs. 117/2017) è il Social Bonus che mira a coinvolgere gli Enti non profit nelle attività di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e, al contempo, mira ad incentivare il supporto ad iniziative di questo tipo attraverso una specifica agevolazione fiscale.
Già con Comunicato Stampa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva annunciato il via ufficiale del “Social Bonus” per destinare al Terzo Settore beni pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie. Vediamo come funziona il “Social Bonus” Terzo Settore.
“Social Bonus” Terzo Settore: che cos’è e come funziona?
All’indomani della firma del Protocollo d’intesa siglato a fine novembre 2017 tra Ministero del Lavoro, ANCI, Agenzia del Demanio e Agenzia dei Beni confiscati alle mafie, ecco il via del “Social Bonus” Terzo Settore.
Si tratta di un’agevolazione fiscale che riconosce un credito d’imposta per le persone fisiche e le persone giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli Enti del Terzo settore.
Alle erogazioni liberali effettuate in denaro non si applicano né la disciplina generale delle detrazioni e delle deduzioni né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.
Il credito d’imposta che ha preso il via dal primo gennaio 2018 prevede il riconoscimento del 65% per le erogazioni liberali che sono effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile e del 50% per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti IRES nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito di imposta viene ripartito in tre quote di pari importo.
Per quanto concerne la fonte normativa relativa al “Social Bonus”, l’articolo 81 Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, recante il Codice del Terzo settore, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, all’articolo 81 disciplina l’introduzione del “Social Bonus”.
Dal tenore normativo al punto 5 del succitato articolo 81 si legge che tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute trimestralmente.
Inoltre, i soggetti operanti nel Terzo Settore devono dare pubblica comunicazione dell’intero ammontare delle erogazioni liberali ricevute nonché della destinazione e dell’utilizzo delle stesse.
La comunicazione deve avvenire mediante utilizzo e “ricorso del sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero”.

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