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Prescrizione accertamento: dal 2016 unico termine penale e civile.

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Stangata agli evasori: dall’anno 2016 la prescrizione dell’accertamento si allunga di un anno. l’Unico 2017 si prescrive il 31-12-2022 (ossia entro 5 anni dall’anno di presentazione della dichiarazione e non 4 come previsto fino al 2015).

Per chi ha omesso la presentazione della dichiarazione la prescrizione spira invece entro il 7° anno dall’anno per il quale è stata omessa la dichiarazione. Il termine, però, diventa unico sia per violazioni penali che amministrative. 

Le nuove disposizioni sulla prescrizione dell’accertamento fiscale avranno effetto sugli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, IRAP e Iva, a partire dal periodo di imposta in corso al 31-12-2016.

In pratica il nuovo termine di prescrizione avrà decorrenza dalla presentazione dell’UNICO 2017.

Quindi per le dichiarazioni presentate nel 2017 relative all’anno 2016, l’Agenzia avrà tempo per notificare l’avviso di accertamento:

– entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione (quindi 31 dicembre 2022 per il periodo d’imposta 2016 e non 2021);
– entro il 31 dicembre del 7° anno successivo del periodo di imposta per cui si è omessa la dichiarazione dei redditi, per mancata presentazione o dichiarazione nulla  (quindi 31 dicembre 2024 per il periodo 2016 e non 2022).

I nuovi termini di decadenza dell’accertamento suddetti valgono però sia per gli illeciti di tipo amministrativo sia di tipo penale.

In tal modo si allunga la possibilità di accertamento per le violazioni minori (spesso presuntive di maggior ricavi) e si agevola la prescrizione per i reati tributari riducendo da 8 e 10 anni a 5 e 7 anni, il termine di prescrizione che prima raddoppiava a 8 e 10 anni rispetto alle violazioni amministrative.

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