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Finanziamenti stipulati all’estero soggetti ad imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva sui contratti di finanziamento bancario conclusi all’estero tra soggetti residenti – RisoluzioneĀ  Agenzia Entrate n. 20 del 28 marzo 2013.

APPLICAZIONE dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARIO a MEDIO e LUNGO TERMINE.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei contratti di finanziamento bancari a medio e lungo termine (ai sensi dell’art. 17 del Dpr 601/1973)Ā  stipulati all’estero tramite rogito tra contraenti residenti in Italia.

La risoluzione chiarische che tali fattispecie contrattuali non costituiscono abuso del diritto poichĆØ il luogo di sottoscrizione, non ĆØ di per sĆØ oggettivamente elusione in mancanza di altri elementi.

Tali contratti sono soggetti ad imposta sostitutiva se l’atto stipulato all’estero si riferisce ad accordi raggiunti in Italia.

I soggetti che effettuano tali operazioni, ai fini dell’asssoggettamento alla suddetta imposta, sono obbligati a dichiarare le somme che costituiscono la base imponibile della stessa imposta sostitutiva.

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