Home contenzioso tributario Esecutività sentenza Contenzioso: Novità per la sospensione possibile anche nei gradi successivi.

Esecutività sentenza Contenzioso: Novità per la sospensione possibile anche nei gradi successivi.

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Il  D.lgs. n. 156/2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 7.10.2015 ha revisionato la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della Delega fiscale (LEGGE 23/2014) e in particolare dell’esecutività delle decisioni delle commissione tributarie.

Con precisione l’art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che dispone le regole del contenzioso tributario è stato completamento “revisionato”, con la possibilità di sospendere l’esecutività dell’atto impugnato anche in secondo grado e in Cassazione.

§ – Inserito nuovo comma 2 che permette di sospendere l’esecutività dell’atto da parte della CTR.

Il decreto legislativo appena varato, dopo il comma 1 del suddetto art. 52 ─ che conferisce la possibilità di proporre appello alla commissione regionale avverso la sentenza di prime cure ─  è stato aggiunto il secondo comma dove si dispone che “l’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere l’esecutività integrale o parziale della sentenza impugnata, se ne sussistono gravi, irreparabili e fondati motivi”.

Quindi adesso chi propone appello al contenzioso di primo grado (già decretato) potrà chiedere alla commissione tributaria di II grado la sospensione dell’esecutività della medesima decisione impugnata, ma solo nel momento in cui esistono gravi e fondati motivi di legittimità della prima sentenza.

§ – La sospensione dell’esecutività dell’atto.

Infatti la sospensione della decisione di primo grado, sia pur favorevole al contribuente,  non sospendeva automaticamente l’esecutività dell’atto impugnato, oggetto del contenzioso tributario; cosa che oggi possibile chiedendo al giudice di Appello,  il congelamento dell’esecutività dell’atto impugnato con istanza allo stessa commissione di secondo grado, dimostrando, come detto, che la mancata sospensione dell’esecuzione e il conseguente obbligo di adempiere, potrà recare “danno grave e irreparabile” al contribuente.

§ – La procedura della sospensione dell’esecutività.

L’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto è inoltrata al giudice di secondo grado, unitamente all’appello  principale/incidentale.

L’istanza di sospensione dell’esecutività alla Commissione Regionale  potrà anche essere richiesta in un momento successivo all’istanza di appello, mediante atto separato, da notificare alla parte avversa e con deposito presso la segreteria della commissione adita.

Il Presidente della Commissione di Appello, fisserà  la data di trattazione dell’istanza di  sospensione dell’esecutività dell’atto, per la prima camera di consiglio possibile, previa notifica, alle parti, della data di udienza almeno dieci giorni liberi precedenti (come previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 52).

Per urgenze eccezionali, con deliberazione di merito il primo giudice di II grado potrà sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado senza udienza e fino alla pronuncia della decisione di II grado.

La commissione di II grado una volta sentite le parti e pronunciata la delibera sull’accoglimento o meno della richiesta di sospensione, dispone con ordinanza motivata non impugnabile (ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 52).

§ – La richiesta di sospensione dell’esecutività in Cassazione.

Ancora una buona novità, in merito alla sospensione dell’esecuzione, riguarda la modifica all’ art. 62-bis del D.lgs. n. 546/1992, il quale adesso prevede “che le parti del contenzioso che hanno proposto ricorso per Cassazione potranno produrre istanza, alla Commissione che ha emesso la sentenza di II grado,  di sospensione dell’esecutività della sentenza (in tutto o in parte) allo scopo favorevole al contribuente di evitare ” un danno grave e irreparabile con motivazioni importanti, con la medesima procedura prevista per l’istanza di sospensione dell’esecutività richiesta sempre al secondo grado, della sentenza di primo grado.

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