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Escort e prostitute alla cassa.

    La C.T.P. di Rimini ha condannato una prostituta al pagamento dell’importo di 23.000,00 euro, a titolo di imposte evase, relative all’anno 2004, considerando la sua attività  (del meretricio)  riconducibile “all’esercizio di lavoro autonomo”, alla pari quindi di un libero professionista. 
Infatti, anche se nel nostro ordinamento ancora non esiste una norma specifica che impone  il  pagamento delle tasse su tale particolare attività, la C.T.P. suddetta ha precorso i tempi del  Legislatore, applicando l’art. 53 della costituzione che recita : “Tutti  sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
E’ il caso di una ragazza russa di 28 anni che era stata raggiunta da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Rimini,  in quanto possedeva una Porsche e svariati immobili, senza aver mai dichiarato e pagato un soldo di tasse allo Stato. L’avviso di accertamento conteneva la ricostruzione dei suoi redditi (per il momento solo del 2004) attraverso il redditometro e l’intimazione al pagamento di imposte, sanzioni ed interessi per l’anno considerato.
Si è difesa dichiarando di esercitare l’attività più antica del mondo con tanto di sito internet foto  osè ecc… e ricorrendo alla C.T.P. suddetta in quanto l’esercizio della sua professione non è contemplata tra quelle soggette al pagamento delle tasse.
La Commissione Tributaria gli ha dato torto in maniera totale, anzi a scanso di equivoci, ha stabilito che non vi è prova che i redditi accertati derivino dall’attività di prostituzione; ma se anche ciò fosse,  le tasse vanno pagate allo stesso modo, visto che tale attività, ancora non contemplata dalla Legge tra quelle soggette al pagamento delle tasse, ha tutti i requisiti tipici delle attività di lavoro autonomo.
La difesa della ragazza è stata importante e tempestiva ma non c’è stato nulla da fare,  “se non c’è sfruttamento (che è penalmente perseguibile) chi vende il proprio corpo, (diremo noi lo affitta) e lo fa in maniera autonoma, con libera contrattazione dei compensi, è soggetto a tassazione”.

Fonte Italia Oggi 27012011.

Riteniamo che effettivamente Il Presidente della C.T.P. Dott. Franco Battaglino abbia ben interpretato le norme costitutive del nostro Ordinamento tenendo  conto che l’attività meretricia non costituisce reato entro determinati limiti, e quindi se la stessa attività non è considerata illecita in egual modo deve soggiacere al pagamento delle imposte per i redditi prodotti.
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