Si tratta di vincoli di bilancio o ostacoli normativi che implicano il divieto assoluto di assunzioni negli Enti locali: il vincolo previsto del rispetto o del parametro del 50% spesa corrente art. 76 comma 7 DL 112/2008, è stato abrogato con il DL 24 giugno 2014 n. 90. Il vincolo previsto all’articolo 41 comma 2 DL n. 66 del 2014 ossia il divieto assoluto di assumere per gli enti che fossero “cattivi pagatori” è venuto meno in quanto dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza 272 del 22/12/2015.

Permane il blocco delle assunzioni associato al processo di ricollocazione del personale delle Province, Aree Metropolitane previsto dai commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Tuttavia la Legge di Stabilità 2017 ha previsto, per gli enti, la possibilità di ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione non appena il portale della mobilità abbia reso noto il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale. Non è chiaro se tale evenienza “liberi” le amministrazioni locali anche dall’onere di dover comunque procedere, prima di iniziare l’iter ordinario per nuove assunzioni, ad una verifica della presenza di profili soprannumerari in altre regioni.

Per quanto concerne i limiti specifici delle assunzioni a tempo indeterminato, la Legge di Stabilità è intervenuta fissandone di nuovi: il comma 228 fissa per le Regioni ed Enti locali la possibilità di procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno degli anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Ai soli fini dell’attuazione de processo di mobilità del personale di Province, Aree Metropolitane si applicano le percentuali previste dall’articolo 3 comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ossia l’80% 2016 e 2017 ed il 100% nel 2018. La norma, così formulata, sembrerebbe entrare in contraddizione con la previsione del comma 424 della legge 190/2015, che prevedeva la copertura del 100% del turn over in caso di ricollocazione del personale soprannumerario delle Province.

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