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DURC: rilascio più facile.

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DURC – Dopo le modifiche alla normativa il rilascio è più semplice e giusto. Come per le imprese che vantano crediti nei confronti delle PA.

Con la circolare n. 36 del 6.09-2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche apportate dall’art. 31 del Decreto Legge n. 69/2013 (convertito dalla Legge n. 98/2013) in materia di DURC nei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.

Per effetto della modifica intervenuta con il decreto “del fare” sarà possibile OTTENERE il rilascio del DURC mediante la certificazione della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che attesti l’importo dei crediti vantati dall’impresa, che siano certi, liquidi ed esigibili con un importo pari ai contributi accertati e non pagati dallo stesso soggetto.

Ai fini del diritto al DURC  ossia al documento che attesta “la regolarità contributiva dell’impresa” nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la nuova normativa prevede che il DURC  ” in corso di validità “  vada richiesto per la verifica della dichiarazione sostitutiva, per l’aggiudicazione del contratto, per la sottoscrizione e il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il DURC INOLTRE SARA’ VALIDO PER 6 MESI ANZICHE’ TRE.

 

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