Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8/2011, ha risposto ad un interpello proposto dall’Associazione nazionale costruttori edili, circa il diritto al rilascio del DURC nel momento in cui si assumano lavoratori part-time oltre il limite massimo consentito dal CCNL Edilizia.
La circolare spiega che IN TALIĀ CASIĀ verrĆ negato il rilascio delĀ DOCUMENTO Ā e ciò in base all’interpretazione del D.Lgs. 61/2000 da parte della Direzione Generale attivitĆ ispettiva del Ministero.
Infatti, l’art. 78 del Contratto collettivo nazionale, dispone che “restando fermo quanto dice la legge e nel rispettoĀ dei criteri di congruitĆ delle Casse Edili, un’impresa non può assumere lavoratori a tempo parziale per un numero che superi il 3% del totale degli operai impiegati a tempo indeterminato”.
Resta in ogni caso la possibilitĆ di assumere un solo operaio a tempo parziale quando non ecceda il 30% del totale occupati a tempo indeterminato.
La circolare suddetta dice ancora, che come da disposizioni INPS,Ā nel caso l’impresa violiĀ il suddetto limite di assunzioni part-time stabilito dal CCNL edilizia,Ā si applicherĆ , per tali contratti, la contribuzione virtuale e quindi i contributi da pagare sui lavoratori part-time saranno comunque uguali a quelli dei lavoratori a tempo pieno.
A decorrere quindi dal primo gennaio 2011, l’assunzione di ogni lavoratoreĀ con contratto part-time oltre la soglia prevista dall’art. 78 del CCNL, ĆØ da considerarsi violazione allo regole dello stesso contrattto nazionale e per questo il DURC non verrĆ rilasciato.
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