FISCO

Dichiarazione omessa: possibile richiedere il rimborso IRPEF-IVA.

Secondo la circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 in caso di omessa dichiarazione dei redditi da cui risulti un credito IRPEF-IVA riportato erroneamente nell’anno successivo, il contribuente potrà chiederne il rimborso dopo DUE ANNI DALLA DATA  DI PAGAMENTO dell’avviso di riliquidazione ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

La normativa dispone infatti che non è riportabile il credito risultante da una dichiarazione omessa anche se spettante.

L’Agenzia delle Entrate riliquidando la dichiarazione dell’anno 2010 (Unico 2011, ai fini IRPEF, IVA, IRAP ed IRES)  rilevi l’erroneo riporto di un credito in eccedenza dell’annualità precedente (anno 2009 o anche precedenti) in quanto la dichiarazione è stata omessa. 

Quando vi è omissione della dichiarazione, l’Amministrazione non può riconoscerne “eventuali crediti” da questa risultanti,  in quanto  mancanti del documento formale (la dichiarazione dei redditi) in cui sono evidenziati,  e quindi dovrà procedere al recupero delle imposte erroneamente riportate all’anno successivo, SALVO POI IL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI PRODURRE ISTANZA DI RIMBORSO.

Il recupero, tramite avviso bonario,  di tali imposte sarà maggiorato della sanzione del 10% (1/3 del massimo)  ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 se trattasi di imposte dirette ed ai sensi dell’art. 54 del DPR 633/72 se trattasi di imposta sul valore aggiunto.

In riguardo alla possibilità di richiederne IL RIMBORSO ci sono Sentenze delle Cassazione abbastanza contrastanti.

Ultimamente la Giurisprudenza sembra aver sancito “il principio della neutralità”, ispiratore dell’IVA, applicabile anche alle imposte dirette.

Con tale principio viene riconosciuta la spettanza del credito IRPEF, IRAP o IRES ” effettivamente maturato” anche se relativo ad un’annualità per la quale la dichiarazione sia stata omessa.

Il contribuente per ottenere il rimborso, di detti crediti,  dovrà produrre istanza di RIMBORSO ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 546/1992, entro DUE ANNI dal pagamento dell’avviso di riliquidazione ricevuto dall’Agenzia delle Entrate,  che disconosceva il credito.

L’Agenzia delle Entrate dopo avere verificato l’esistenza dei crediti chiesti a rimborso, e la effettiva spettanza degli stessi (pur in riferimento ad un anno per il quale la dichiarazione sia stata omessa) procederà all’erogazione di quanto dovuto al contribuente distratto.

Quindi, nella sostanza, occorrerà prima sanare l’irregolarità riscontrata dall’Ufficio, e successivamente, come detto, dopo due anni, si potrà produrre istanza di rimborso del credito spettante ma formalmente non dichiarato.

Questo è quanto chiarito dalla Circolare 34/E del 6 agosto 2012.

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