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Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali

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Per il biennio 2016-2017 con Decreto interministeriale del 15/06/2017 n. – Min. Economia e Finanze, sono stati individuati all’articolo 1 i parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir e i criteri per determinare il reddito derivante dall’allevamento di animali, che può essere considerato agrario o d’impresa.
Il Decreto interministeriale del MEF, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 32 del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
Come sancito dall’articolo 56 comma 5 del TUIR: “Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali … concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali”.
I parametri sono rimasti immutati rispetto a quelli sanciti nel 2006 e contenuti nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Dm del 20 aprile 2006, le quali riportano: la divisione dei terreni per fasce di qualità, per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggere producibili per ettaro ed il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario.

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