Home FISCO DDL BILANCIO 2021 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

DDL BILANCIO 2021 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

475
0

Il Consiglio dei Ministri si è riunito domenica 18 ottobre 2020, alle ore 1.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.
Sintesi dei principali provvedimenti di interesse:
*****

DDL BILANCIO 2021 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO (DPB)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.

Di seguito, i punti principali del provvedimento:

SANITÀ: vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale.
FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità.
MEZZOGIORNO: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.
CUNEO FISCALE: con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro.
RIFORMA FISCALE: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.
GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.
MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese.
LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.
TRASPORTI PUBBLICI: con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021, vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico.
SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.
*****

PROROGA DI SCADENZE FISCALI

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

*****

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle relative professioni di seguito indicate.

Le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente. Con i medesimi regolamenti saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.

*****

CODICE DELLE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

RECUPERO DEI CREDITI CIVILI E COMMERCIALI NELL’UNIONE EUROPEA

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2914 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

*****

Visited 14 times, 1 visit(s) today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here