Nel comunicato stampa del 22 febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sarà necessario indicare nel CUD 2013 i redditi esenti.
I sostituti di imposta che non sono in grado di reperire il dato – da indicare nella nota BQ del CUD 2013 – potranno rilasciare la certificazione unica entro il 28 febbraio 2013 senza indicare i redditi esenti erogati.
L’esenzione è stata concessa per le difficoltà che molti sostituti d’imposta hanno riscontrato nel reperire gli importi esenti erogati e soprattutto perchè essi non incidono sulla determinazione delle imposte dovute.
Il CUD 2013 quindi non dovrà essere rilasciato se il sostituto d’imposta ha erogato nel 2012 solo redditi esenti.
| fonte Fisco7.it |
Si ritiene in ogni caso che la certificazione relativa ai redditi esenti dovrà comunque essere consegnata, anche successivamente, in quanto il contribuente ne potrebbe aver bisogno per diversi motivi: non ultimi ai fini della compilazione del Modello ISEE ed in caso di Accertamento da redditometro.