E’ quanto ha stabilito la Sentenza della Cassazione n. 1166 del 27.1.2012.
La Cassazione ha motivato LA DECISIONE affermando che, ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa Ā«applicare l’imposta sui ricavi lordi, senza dedurre i costi non registrati , sia purĀ forfettariamente stabiliti, ĆØ in contrasto “con l’art. 53 della Costituzione”Ā».
Nella fattispecie di causa, i giudici delle Cassazione continuano dicendo che “non possono trovare applicazione le limitazioni (alla deducibilitĆ dei costi non registrati)Ā le disposizioni previste dai co. II e III dell’art. 74Ā del D.P.R. n° 597/73, in quanto tale norma regola il caso in cui la dichiarazione dei redditi, sia infedele ma sussistente”.
Un’interpretazione quella della Cassazione quindi più favorevole al contribuente, rispetto alle ultime decisioni di legittimitĆ , Ciò in relazioneĀ alla suddetta deducibilitĆ ,Ā nella ricostruzione del reddito di costi non registrati.
Nella Sentenza ĆØ affermato il principio secondo il quale, nel caso di verifiche diverse da quelle analitiche, ed ai fini della ricostruzione del reddito i costi non registrati dovranno essere riconosciuti anche nel caso in cuiĀ non siano stati annotati nelle scritture contabili ed anche quando sia stata omessa la dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cassazione Sez. Civile sentenza dep. il 27.1.2012.









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