CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO
Ai sensi dell’art.2, comma 1, della legge 9/12/98, n.431
CON OPZIONE PER LA TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CEDOLARE SECCA
art. 3 del D.Lgs. n.23/2011
Con il presente contratto di locazione immobiliare, redatto in triplice originale, di cui uno per l’Agenzia delle entrate, avente forza di legge tra le parti,
La signora LISA ROSA nata a Caracas (Venezuela) il 23-11-1965 (C.F. LSI RSS 65S63 Z614 B), d’ora in poi locatrice
in qualità di proprietaria dell’unità immobiliare sita in SAPRI (SA), censita al N.C.E.U. del Comune di SAPRI (SA) al Foglio particella 653 sub 13, composta da 6 vani, sita in via Cassandra n. 47 con rendita catastale pari ad euro 232,41 cat. A2 classe 2;
concede in locazione
Alla signora QUINTIERI ERSILIA (C.F.) nata a Sapri (Sa ) il 20-09-1954 e residente in Sapri (Sa) alla via Cassandra – identificata mediante carta identità n. AM0137208,
rilasciata dal Comune di Sapri, d’ora in poi solo conduttrice che accetta per sé e i suoi familiari conviventi, l’unità immobiliare come sopra già identificata,
ai seguenti patti e condizioni
Art. 1 Durata. Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro), dal 01-05-2016 al 30-04-2020 e si intenderà rinnovato
per altri quattro, nell’ipotesi in cui la conduttrice non comunichi alla locatrice disdetta del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A/R – contenente la specificazione del motivo invocato – almeno sei mesi prima dalla data in cui intende lasciare l’immobile. La parte locatrice consegna l’immobile in buono stato di manutenzione ed adeguato alle norme sulla sicurezza previste dal T.U.E. -Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001, come d’obbligo. Allega alla presente “attestazione di prestazione energetica” A.P.E. redatta da Ing. Antonio Capitolino in data 29/09/2015. La conduttrice dichiara di aver preso visione dello stato dell’immobile e di averlo trovarlo adatto per l’utilizzo abitativo proprio e dei propri familiari.
Art. 2) Rinnovo a nuove condizioni. Al termine del primo quadriennio, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la
procedura per il rinnovo contrattuale a “nuove condizioni” oppure alla rinuncia e risoluzione, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla controparte “almeno sei
mesi prima della scadenza”.
La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione. In mancanza di risposta ovvero di disaccordo, il contratto s’intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. [In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni convenute all’atto della stipula e per altri 4 anni]
Art. 3) Recesso. La conduttrice ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto – previo avviso da recapitarsi alla proprietaria a mezzo lettera raccomandata – almeno 6 mesi prima – dalla data in cui ha intenzione di lasciare l’immobile – accollandosi integralmente le spese occorrenti per la risoluzione del contratto.
Art. 4) Destinazione. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione DELLA CONDUTTRICE e delle persone attualmente con lei conviventi.
La conduttrice sottoscritta non potrà sublocare o concedere in comodato, in tutto o in parte l’unità immobiliare locata, a pena di risoluzione di diritto del contratto ed al risarcimento dei danni a favore della proprietaria.
Art. 5) Canone. Il canone annuo di locazione, avendo le parti tenuto presente l’ubicazione e le buone condizioni oggettive dell’immobile, come visto e piaciuto dalla conduttrice e nello stato in cui si trova, è convenuto in € 6.600,00 (euro seimilasecento/00) annui, che la conduttrice si obbliga a corrispondere alla proprietaria in dodici rate mensili anticipate dell’importo di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta in lettere/00) ciascuna; e quindi con pagamento anticipato entro il giorno 5 del mese di competenza.
Art. 6) Morosità.
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della conduttrice qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice, per qualunque causa, costituisce in mora di diritto la CONDUTTRICE.
Si stabilisce che con il mancato pagamento di due rate consecutive di canone il contratto è RISOLTO IN DIRITTO, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, e che la proprietaria potrà far valere tale diritto inviando raccomandata alal conduttrice, senza obbligo di adire le vie legali come previsto dalla stessa legge e da varie sentenze della Cassazione.
Art. 7) Cedolare Secca. _La_ proprietaria, per il primo quadriennio, dichiara di optare per il regime fiscale della “cedolare secca” di cui all’art. 3 della Legge 23/2011, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo “sul contratto di locazione”. Di conseguenza, per il primo quadriennio – rinuncia alla facoltà di chiedere alla conduttrice l’aggiornamento del canone in base ad incrementi e rivalutazioni ISTAT, come invece previsto per i contratti soggetti a IRPEF ordinaria. La conduttrice, elegge domicilio presso l’unità locata ai fini della ricezione della raccomandata prevista dall’art. 3, comma 11 della Legge n°23/2011. Che in questa scrittura la proprietaria né viene esonerata espressamente, AVENDO LA CONDUTTRICE AVENDO PRESO VISIONE ED ACCETTATA L’OPZIONE FISCALE OPERATA DALLA PROPRIETARIA (in base alla circolare dell’ADE N. 26/2011 che al punto 8.3 recita “Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT, si ritiene che non sia necessario inviare al conduttrice la comunicazione in questione”. Quindi l’obbligo di inviare la raccomandata al locatario – condizione essenziale per usufruire della tassazione alternativa della cedolare secca – è assolto anche quando il locatore dichiari – nel contratto stipulato – di rinunciare agli aggiornamenti ISTAT, di cui al paragrafo 2.3 della stessa circolare).
Art. 8) Accesso. LA_ conduttrice dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare alla proprietaria, o a un suo delegato ove ne abbia – motivandola – ragione.
Art.9) Accettazione dei locali. La conduttrice dichiara di aver visitato l’abitazione locata e di averla trovata adatta all’uso convenuto. Inoltre s’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, vale a dire in buono stato di manutenzione compreso stato delle murature e pitturazione, accusando in tal caso ricevuta della consegna della stessa con la firma del presente contratto. Nel caso diverso la proprietaria si riversa il diritto di trattenere tutto o parte della somma versato a titolo di deposito cauzionale quale risarcimento per difformità sostanziali dell’immobile alla riconsegna rispetto alla data di inizio locazione.
Art. 10) Lavori. La conduttrice senza il preventivo consenso scritto della proprietaria, non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’unità immobiliare locata non asportabile e alla loro destinazione o agli impianti esistenti, pena il ripristino a proprie spese e il risarcimento danni a favore della proprietaria.
Art. 11) Responsabilità per danni. La conduttrice esonera
espressamente la proprietaria da ogni responsabilità per danni ricevuti diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti non dipendenti dalla proprietaria medesima nonché per
interruzioni incolpevoli dei servizi di utenze.
Art. 12) A garanzia delle obbligazioni che assume la conduttrice, con il presente contratto, si impegna a versare alla proprietaria – che ne rilascerà separata quietanza – la somma di € 1100,00 (euro millecento/00) QUALE DEPOSITO CAUZIONALE non imputabile in conto pigioni e improduttivo di interessi legali.
Art. 13) Custodia. La conduttrice è costituito custode della cosa locata ed è tenuta, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti già presenti nell’immobile, compresa la verifica biennale della caldaia a gas nonché le piccole riparazioni di cui all’art. 1609 del C.C.. Quando la cosa locata ha bisogno di manutenzioni straordinarie, non dovute a cattivo utilizzo dell’immobile da parte della conduttrice le spese relative sono a carico della proprietaria, mentre se la manutenzione straordinaria deriva da fatti riconducibili al cattivo utilizzo
dell’immobile da parte della conduttrice, sarà quest’ultimo ad accollarsi le spese per il ripristino dell’immobile nello stato in cui si trovava all’atto di consegna dell’abitazione. La conduttrice è tenuta in entrambi i casi a dare tempestiva comunicazione alla proprietaria di danni che riguardino il “ripristino” dell’immobile e che rientrano tra le manutenzioni straordinarie.
Art. 14) Deposito cauzionale. L’importo di € 1.100,00 come sopra specificato all’art. 11, sarà restituito alla conduttrice al momento della cessazione del contratto, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare locata (libera da persone e cose), dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale e della riconsegna dell’immobile unitamente alle chiavi. La costituzione del deposito cauzionale a favore della proprietaria non pregiudica per quest’ ultima il diritto al risarcimento del maggior danno per ogni inadempimento o responsabilità contrattuale ed extracontrattuale imputabile alla conduttrice in relazione all’esecuzione, inadempimento o risoluzione del presente contratto, per la quale la conduttrice è obbligata.
Art. 15) Spese. In ogni caso sono interamente a carico della conduttrice le spese relative all’ordinaria amministrazione dell’immobile locato. La conduttrice si obbliga a comunicare, entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente contratto, agli enti competenti i propri dati anagrafici e quant’altro necessario e utile per il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani e altri tributi, tasse e imposte comunali. Per quanto riguarda l’utilizzo delle parti comuni si specifica che tutti gli abitanti dello stabile dovranno partecipare alle spese condominiali di luce scale e pulizia scale, mentre per quanto riguarda l’ascensore esclusivamente utilizzabile dalle persone abitanti al secondo piano, nulla sarà dovuto in quanto ne è vietato l’utilizzo medesimo salvo casi di urgenza.
Art. 17) Interpretazione del contratto. A tutti gli effetti del presente contratto, interpretazione, esecuzione, risoluzione, comprese la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, locatrice e conduttrice eleggono domicilio nei locali fittati e, ove più non li occupino o comunque detengano, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Sapri.
Art. 18) Modifiche contrattuali. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
Art. 19) Privacy. La proprietaria e la conduttrice si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.
Letto approvato e sottoscritto
a Sapri il ____/_____/__________
LA PROPRIETARIA LA CONDUTTRICE (P)____________________ (L) __________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente rileggono in contraddittorio, discutono ed approvano espressamente le clausole VESSATORIE CHE RIGUARDANO, DATA DELLA LOCAZIONE, CANONE STABILITITO, RESPONSABILITA’, DEPOSITO CAUZIONALE.
Letto approvato e sottoscritto
a __________ il ____/_____/__________
LA PROPRIETARIA LA CONDUTTRICE (P)_________________ (L)_________________
Il presente contratto originale registrato al n. ______________________ presso l’Ufficio ____________________________ il _________________________________ resta in deposito al sig. __________________ avendo provveduto alla registrazione telematica/manuale.
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