L’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale prot. n. 2014/31224 del 4.03.2014, ha comunicato l’attivazione dei servizi di consultazione dei dati catastali dei beni immobili del richiedente mediante il servizio Entratel e Fisconline o presso gli sportelli territoriali.
Il provvedimento emanato il 4 marzo 2014, come sopra individuato ha disciplinato le modalitร di consultazione gratuita delle banche dati catastali e ipotecarie per gli immobili intestati al richiedente, anche solo in parte, che potrร essere non solo il proprietario ma anche il titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile medesimo.
Con decorrenza 31 marzo 2014 lโaccesso al servizio – in un primo step – sarร ย consentito solo alle ย persone fisiche che siano abilitate alla fruizione dei servizi entratel e fisconline.
Per gli atti catastali la consultazione telematica fornirร le informazioni riguardanti gli immobili di cui il soggetto richiedente risultiย intestatario, con controllo del codice fiscale legato all’immobile in interrogazione.
Per ciรฒ che riguarda la consultazione dei registri immobiliari, il Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate, prevede che il servizio di consultazione dei dati catastali e ipotecari fornisca unicamente informazioni relative a formalitร meccanizzate di atti riguardanti il soggetto richiedente e gli immobili a quest’ultimo intestati.
Sempre con decorrenza 31 marzo, il provvedimento direttoriale ha previsto anche la richiesta dati presso gli sportelli catastali decentrati, in forma gratuita e in esenzione da tributi,ย relativi ad immobili diย cui allโart. 2 co. 4, estendendo le consultazioni telematiche gratuite anche effettuate pressoย gli sportelli catastali decentrati; secondo le regole applicabili presso gli Ufficiย dellโAgenzia.
Il richiedente persona fisica,ย per fruire dell’esenzione, al momento della richiesta sarร tenuto ad esibire, il proprio documento di identitร o di riconoscimento valido, ex art.ย 38 co. 3, del DPR 445/2000.
Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, ossia per le societร commerciali e enti non commerciali, onlus e simili l’istanza dovrร essere prodotta dal rappresentante legale dell’ente, cje oltre ad esibire il proprio documento d’identitร per l’identificazione personale dovrร documentare anche la sua qualitร di rappresentante legale o amministrativo delย soggetto giuridico al quale la visura catastale si riferisce; anche mediante auto-dichiarazione sostitutiva.
L’ampliamento dell’accesso diretto e gratuito al Catasto da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili, รจ stato disposto dall’art. 6 co. 5-quater del DL 16 del 2 marzo 2012 convertitoย con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 il quale prevede che l’accesso ai servizi di interrogazione delle banche dati ipotecarie e catastalo ย dovrร avvenire in forma gratuita eย in esenzione dai tributi.ย
Inoltre lโart. 23-quater co. 1, del DL 95/2012 ย convertitoย con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che a decorrere dal primoย dicembre 2012, lโAgenzia del territorio fosse incorporata dallโAgenzia delle Entrate.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al co. 5-quinquies dellโart. 6 delย DL 16/2012, con il provvedimento in esame vengono definite le modalitร di consultazione informatica (gratuita e in esenzione da imposte) dellebancheย dati ipotecaria e catastale da parte dei soggetti abilitati ai servizi Entratel e Fisconline.
Nella prima fase di attuazione la consultazione sarร consentita solo alle personeย fisiche; il servizio di consultazione telematica restituirร l’esito solo quandoย il codice fiscale presente in catasto coincida conย quello del titolare dellโabilitazione ai servizi telematici predetti.
In conclusione a decorrere dal 31 marzo 2014, i titolari, proprietari o di altri diritti reali sugli immobili, potranno effettuarne la consultazione tramite:
- entratel o fisconline;
- rivolgendosi agli sportello catastali decentrati,
in forma gratuita e esenzione da tributi.
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