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Comunicazione annuale IVA. Per il 28 febbraio 2015 ultimo invio.

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COMUNICAZIONE ANNUALE IVA 2015 IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2015.

DI FATTO SARA’ L’ULTIMO ANNO DELL’OBBLIGO DI INVIO DELLA MINI DICHIARAZIONE IVA, IN QUANTO SOSTITUITA DALLA VERA E PROPRIA DICHIARAZIONE IVA DA PRODURRE PER IL 2015 ENTRO LA STESSA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO 2016.

GLI OBBLIGATI E LE CARATTERISTICHE NON CAMBIANO.

L’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA o mini dichiarazione IVA è stato istituito dall’art. 8 -bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Gli effetti dell’adempimento non riguardano la dichiarazione IVA bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie.
Con la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non liquida l’IVA definitiva con autodeterminazione dell’imposta dovuta, che verrà effettuata attraverso la dichiarazione annuale IVA.

L’omissione della comunicazione annuale IVA o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal co. 6, dell’art. 8 -bis del d.P.R. n. 322 del 1998. In quanto non è possibile la rettifica o integrazione di una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.
In base alle disposizioni recate dall’art. 8 -bis , comma 1 del d.P.R. n. 322 del 1998, la comunicazione annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA,in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.
Premessa
Reperibilità dei modelli
Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA: • i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè: – i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 36 -bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del d.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall’art. 10, d.l. 1° luglio 2009, n. 78. Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della comunicazione tramite i propri incaricati nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo “Modalità di abilitazione”.
b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs.
Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis) Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusi3
COMUNICAZIONE DATI IVA
vamente attraverso il servizio telematico Entratel. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. 40 del predetto D.Lgs. n. 87. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente. I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
Documentazione che l’intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, gli intermediari abilitati e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono: • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione; • rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
ATTENZIONE: La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”.
Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, 4
COMUNICAZIONE DATI IVA
si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).
Per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’art. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)
Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l’anno d’imposta oggetto della comunicazione dati 1) Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa(società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni dati: • la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione; • la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d’anno cui si riferisce la comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente , i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica. 2) Nel caso invece in cui il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata: • dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all’attività oggetto dell’operazione straordinaria;
Casi particolari di presentazione
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COMUNICAZIONE DATI IVA
• da ciascuno dei soggetticoinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione.
Nell’ipotesi invece in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell’anno successivo, secondo le modalità indicate al punto 2). Soggetti non residenti
Rappresentante fiscale I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l’indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell’anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.
Soggetti non residenti identificati direttamente I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35ter , sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell’anno d’imposta.
Soggetti che nell’anno d’imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d’imposta ma ovviamente in periodi diversi dell’anno, operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un’unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione dati IVA.
Stabile organizzazione In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell’anno d’imposta.

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