Home FISCO Compenso amministratori: deduzione fiscale solo quando fissato in assemblea…

Compenso amministratori: deduzione fiscale solo quando fissato in assemblea…

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In vista della prossima stesura del bilancio d’esercizio e del 760/2014 – entrambi relativi all’anno 2013 – bisogna tenere presente che “il compenso corrisposto agli amministratori” potrà essere portato in deduzione «fiscale» solo quando il suo importo ‘ne sia stato fissato in una delibera assembleare’.

L’Ufficio a sostegno di tale tesi si attiene al disposto dell’art. 2389 del Codice civile e ai principi affermati dalla Cassazione nella sentenza n° 21933/2008 a Sezioni Unite.

foto fisco7

Quindi i soggetti giuridici che hanno intenzione di “dedurre in Unico 2014” il compenso pagato agli amministratori, avranno l’occasione di poterlo fare, fissandone l’importo nel prossimo verbale di approvazione del bilancio relativo all’anno 2013 da sottoscrivere entro il 30 aprile 2014.

Ai fini della corretta deduzione fiscale del compenso corrisposti agli amministratori occorre perciò, che questo sia indicato in una delibera di assemblea dei soci che ne stabilisca l’importo annuo.

In mancanza della decisione dei titolari delle quote, il costo dedotto per tale compenso potrebbe essere disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate  e ripreso a tassazione.

I controlli da verifiche fiscali – molto di frequente – contestano alle società di capitali la deduzione del compenso corrisposto agli amministratori (già assoggettato a trattenuta Irpef) in carenza di una apposita delibera assembleare che ne preveda la loro erogazione.

La delibera di assemblea che fissa i parametri del compenso agli amministratori è condizione essenziale quindi per la loro deduzione fiscale.

A sostegno di tale assunto, come detto, il Fisco richiama il disposto normativo contenuto nell’articolo 2389 del Codice civile e i principi enunciati nella sentenza 21933/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione.  In particolare, l’articolo 2389 del Codice civile stabilisce che il compenso agli amministratori devono essere deliberati dall’assemblea, sempre che non sia già stato stabilito nello statuto.

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