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Compensazioni crediti infrannuali istanze IVA TR : chiarimenti del Fisco

Con Risoluzione n.103/E del 28 luglio 2017 sono state fornite ulteriori delucidazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia dell’Entrate in materia di Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR.
Alla luce delle disposizioni contenute e previste dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR ed ai soggetti che sono abilitati ad apporre il visto di conformitĆ  per le compensazioni che eccedono il limite di 5.000 euro annui.
In particolare, ricordiamo che la fonte normativa da richiamare ĆØ l’articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, il quale dispone che il visto di conformitĆ  deve essere apposto ā€œsulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il creditoā€ al fine di poter ā€œutilizzare in compensazioneā€ il credito IVA ā€œannuale o infrannualeā€ per importi che eccedono i 5.000 euro annui.
Da quanto riportato dal punto di vista del dettato testuale, non necessita del visto di conformitĆ  nĆ© l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, nĆ© l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui.
In caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto, ĆØ pari a 30.000 euro.
Il visto di conformitĆ  ĆØ cogente se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale ĆØ di importo eccedente a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.
Per quanto concerne i soggetti interessati, l’apposizione del visto di conformitĆ  all’articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997, al comma 3 dispone che gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili possono apporre il visto di conformitĆ  sulle dichiarazioni ā€œda loro predisposteā€.
In definitiva, il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere dal professionista ma, anche, dalla società di servizi posseduta in maggioranza dai professionisti. La trasmissione della dichiarazione è consentita alle società di servizi.

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