Dal 2026 cambia in modo significativo il rapporto tra commercialisti e società di servizi. La nuova disciplina sull’incompatibilità professionale conferma una stretta importante: il fatturato della società di servizi riferibile al professionista non potrà superare il 20% dei compensi professionali complessivi.
Si tratta di una novità rilevante per molti studi professionali che, negli anni, hanno affiancato all’attività del commercialista una società di servizi per la gestione di elaborazioni contabili, adempimenti amministrativi, supporto organizzativo e attività accessorie.
La nuova soglia del 20%
La regola centrale è semplice: se un commercialista è socio o amministratore di una società di servizi, dal 2026 bisognerà verificare che la quota di fatturato della società riferibile al professionista non superi il 20% dei suoi compensi professionali.
In precedenza il limite era più ampio, pari al 50%. La riduzione al 20% rappresenta quindi una vera e propria stretta.
Esempio pratico:
- compensi professionali del commercialista: 100.000 euro;
- fatturato della società di servizi riferibile al professionista: massimo 20.000 euro;
- oltre tale soglia può configurarsi una situazione di incompatibilità.
Perché viene introdotta questa stretta
La finalità della norma è evitare che attività sostanzialmente professionali vengano spostate su società di servizi, sottraendole alla disciplina ordinistica e previdenziale della professione.
Il tema, infatti, non è soltanto fiscale. Il punto centrale riguarda la corretta distinzione tra:
- attività professionale del commercialista;
- attività meramente strumentali o ausiliarie svolte dalla società di servizi;
- attività che, pur formalmente fatturate dalla società, risultano in realtà riconducibili al professionista.
Quale fatturato deve essere considerato
Uno degli aspetti più delicati riguarda il calcolo della quota di fatturato riferibile al singolo professionista.
Non rileva necessariamente l’intero fatturato della società di servizi, ma la parte imputabile al commercialista, considerando la sua posizione individuale, l’eventuale partecipazione allo studio associato e il ruolo effettivamente svolto nell’attività.
La verifica, quindi, dovrà essere fatta caso per caso, ricostruendo il rapporto concreto tra professionista, clienti, studio e società di servizi.
Periodo transitorio fino al 2028
La nuova disciplina prevede anche un periodo transitorio. L’obiettivo è consentire agli studi professionali di adeguare gradualmente la propria organizzazione.
Nel periodo iniziale saranno considerate medie pluriennali e verifiche progressive, fino all’applicazione a regime della nuova soglia del 20%.
Dal 2029, invece, il sistema dovrebbe operare stabilmente con il nuovo parametro del 20%, verificato su base triennale.
Società di servizi: cosa resta possibile
La società di servizi non diventa automaticamente vietata. Il punto è evitare che diventi uno strumento per trasferire fuori dallo studio professionale attività che, nella sostanza, appartengono alla professione.
Restano generalmente compatibili le attività realmente accessorie, organizzative o strumentali, come ad esempio:
- servizi amministrativi interni;
- supporto organizzativo;
- gestione di strumenti informatici;
- attività ausiliarie non riconducibili direttamente alla prestazione professionale.
Diventano invece più rischiose le strutture in cui la società di servizi fattura ai clienti prestazioni che appaiono, nella sostanza, collegate all’attività tipica del commercialista.
I rischi per gli studi professionali
La conseguenza più rilevante non è soltanto fiscale, ma soprattutto ordinistica e disciplinare.
Il superamento della soglia può infatti determinare una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione. Per questo motivo gli studi che utilizzano società di servizi dovranno effettuare controlli preventivi già nel corso del 2026.
Check operativo per i commercialisti
Ogni studio dovrebbe verificare:
- il fatturato complessivo della società di servizi;
- la quota riferibile a ciascun professionista;
- i compensi professionali individuali;
- la natura delle prestazioni fatturate dalla società;
- l’eventuale presenza di attività professionali mascherate da servizi accessori.
La formula base è:
Quota percentuale = fatturato della società riferibile al professionista / compensi professionali del professionista × 100
Conclusioni
La stretta sulle società di servizi segna un cambio di prospettiva importante. Il commercialista potrà continuare ad avvalersi di strutture organizzative esterne o collegate, ma dovrà dimostrare che tali strutture non sostituiscono l’attività professionale e non alterano il corretto inquadramento ordinistico e previdenziale.
Per molti studi sarà necessario rivedere contratti, flussi di fatturazione, rapporti con i clienti e criteri di imputazione dei ricavi.
Il 2026 sarà quindi un anno di verifica e adeguamento. Meglio intervenire subito, prima che il superamento della soglia del 20% generi contestazioni o profili di incompatibilità professionale.
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