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Come cambia il ravvedimento operoso dal 2015.

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Le novità in materia di ravvedimento operoso entrate in vigore dal primo gennaio 2015.

Entrano in gioco dal primo gennaio le nuove regole sul ravvedimento operoso (ossia l’autocorrezione da parte del contribuente di violazioni fiscali) che ora diventa più esteso in ordine ai tempi di attivazione dell’istituto medesimo.

Da quest’anno i contribuenti:

1) Potranno infatti sanare le violazioni COMMESSE, beneficiando di maggiori riduzioni delle sanzioni MINIME, che saranno applicate in maniera graduale secondo il tempo intercorso tra la commissione delle violazione e l’auto denuncia della stessa, che vanno a integrare la preesistente normativa sul ravvedimento operoso.

2) Potranno effettuare la regolarizzazione dell’omissione con ravvedimento operoso anche se sono  già iniziati accessi, ispezioni e verifiche, ad eccezione della notifica dell’avviso di accertamento o avviso di liquidazione o di un avviso bonario, caso in cui il ravvedimento operoso non sarà ormai più utilizzabile.


La prima importante innovazione dei principi sopra esposti è da attribuire alla possibilità che tale comportamento virtuoso del contribuente possa essere attivato non più solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma anche SUCCESSIVAMENTE A TALE TERMINE.

 
La seconda novità di rilievo riguarda la possibilità di attivare il ravvedimento operoso anche quando il contribuente abbia già formale conoscenza, che a suo carico sono iniziate attività:
 
– come accessi, ispezioni, verifiche o altre tipologie di accertamento rispetto alle quali lo stesso destinatario del controllo abbia già avuto, come detto, formale conoscenza.
 
Rimane non attivabile quando abbia già ricevuto invece:
 
– la notifica di un avviso di accertamento, avviso di liquidazione o rettifica, o abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità a cui si riferisce il ravvedimento, ai sensi degli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P:R. n. 633/1972 e dalle risultante del controllo formale delle dichiarazioni  di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
 
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 come modificato prevede l’introduzione di una ulteriore disposizione che riduce le sanzioni minime rispetto a quella piena del 30%, che da oggi si potranno applicare come segue:
  • Calcolo di una sanzione pari a un nono (1/9 del 30% = 3,33%) se il ravvedimento operoso viene attivato entro i 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione se trattasi di omissioni inerenti la sua presentazione, ovvero, entro 90 giorni dall’ omissione del pagamento nei casi in cui non sia prevista dichiarazione periodica. (lettera a] art. 13 D.Lgs. 472 1997);
  • calcolo di una sanzione pari a un settimo (1/7 del 30% =4,29%) se il ravvedimento operoso viene attivato dopo i 90 giorni successivi alla violazione, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, restando al 3,75% per il primo anno 30 settembre;
  • calcolo di un settimo (1/7 del 30% = 4,29%) se il ravvedimento operoso viene attivato dopo i 90 giorni successivi alla violazione quando e quando non sia prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • calcolo  a un sesto del minimo 1/6 del mimino se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine biennale.
Attenzione:
Ora il ravvedimento operoso avrà limiti oggettivi di applicazione: è stato infatti disposto che le predette novità in materia di ravvedimento operoso saranno applicabili esclusivamente ai tributi erariali gestiti dall’Agenzia delle entrate, compresa l’eliminazione della preclusione del ravvedimento  a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Per non perderci tra le norme abbiamo realizzato questo quadro sinottico:

Fino al 31-12-2014 il ravvedimento era possibile in questi termini:

–      ravvedimento sprint: regolarizzazione entro 14 giorni dopo la scadenza con una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto all’importo omesso,

–      ravvedimento breve: regolarizzazione entro 30 giorni dopo la scadenza con una sanzione pari al 3% calcolato sull’importo omesso,

– ravvedimento lungo: regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui era stata commessa la violazione con una sanzione al 3,75% dell’importo omesso.

Dal 2015

Con le modifiche apportate all’Istituto dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il ravvedimento operoso può essere attivato anche quando già siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, ma ad eccezione della notifica di un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.

In pratica, ciò significa che se un contribuente ha ricevuto visita dalla Guardia di Finanza e firmato il Processo Verbale di Constatazione Pvc,  a seguito dell’attività di verifica dei militari,  potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione in riguardo ad omessi versamenti o omesse dichiarazioni (ma la sanzione sarà pari ad 1/5 del minimo).

Ma la legge di stabilità allunga anche i termini entro i quali si potrà attivare il ravvedimento operoso.

Se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene:

  • entro 14 giorni dal termine per il versamento  la sanzione è uguale allo 0,20% per ogni giorno di ritardo e max fino al 14°;
  • oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine la sanzione ridotta è uguale al 3% dell’importo omesso;
  • entro 90 giorni dal termine per il versamento la sanzione ridotta è uguale al 3,3% dell’importo omesso;
  • entro 1 anno dal termine per il versamento la sanzione rimane uguale pari al 3,75%;
  • entro 2 anni dal termine per il versamento la sanzione è uguale al 4,29%;
  • Oltre 2 anni dal termine per il versamento la sanzione è uguale al 5%.

Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione suddetta il soggetto dovrà aggiungere anche gli interessi di mora calcolati  al tasso legale del 2,5% su base annua, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere stato effettuato e fino al giorno in cui si intende oblare la omissione.

Quindi dal 2015 al ravvedimento operoso in vigore fino al 2014 vengono aggiunte altre 3 possibilità:

–        entro 90 giorni sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo del 30%),

–        entro 2 anni  (o entro la seconda dichiarazione successiva) sanzione al 4,29%,

–        oltre 2 anni (oltre la seconda dichiarazione successiva) sanzione al 5%.

Nella pratica è un ravvedimento possibile in maniera illimitata, se non quando venga notificato atto impositivo.

Abolite con la legge di stabilità a decorrere dal 2016 alcuni istituti come l’adesione ai processi verbali di constatazione e  l’adesione agli inviti al contraddittorio preventivi all’accertamento, non preceduto da pvc o da invito al contraddittorio.

Rideterminate le scadenze per la notifica delle cartelle di pagamento o l’inizio degli accertamenti nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa che sana la violazione o l’errore. Tali termini per l’emissione dell’accertamento di accertamento ora decorrono dalla data in cui viene presentata la nuova dichiarazione integrativa, in riguardo ai soli elementi oggetto di integrazione (quindi per questi si allungano i termine di decadenza).

Per l’imposta di registro, di successione e donazione, i termini di decadenza per l’emissione di accertamento decorrono invece dal momento in cui è stato effettuato il ravvedimento operoso.

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