Occorre per memoria distinguere due tipoligie di partecipazioni:
- quelle detenute in società quotate in mercati regolamentati con diritti di voto superiori al 2% in assemblea ordinaria o che danno diritto alla proprietà di almeno il 5% del patrimonio o del capitale societario;
- quelle detenute in altre società o altri soggetti IRES con diritti di voto uguali o superiori al 20% in assemblea ordinaria o che danno diritto alla proprietà di almeno il 25% del patrimonio o capitale societario;
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se socio persona fisica deve dichiarare quale imponibile IRPEF Il 49.79% del dividendo ricevuto da sommare agli altri suoi redditi (se lo stesso si riferisce a utili societari conseguiti dal 1-01-2008 in poi, mentre il 40% se si riferisce a utili societari anteriori al 1-01-2008);
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se socio persona giuridica l’imponibile soggetto ad IRES è pari al 5% del dividendo percepito.
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NATURA DEL SOCIO
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PARTECIPAZIONE QUALIFICATA Art. art. 67 lettera C
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PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA
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art. 67 “nuovo Tuir” lettera C
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PERSONA FISICA FUORI DALL’AMBITO D’IMPRESA
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DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.47
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RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA DEL 12,50% ART. 24 DPR 600/73
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PERSONE FISICHE NELL’AMBITO D’IMPRESA O SOCIETA’ DI PERSONE
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DIVIDENDO dal 1-01-2008 ESENTE PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79 % ART.59
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DIVIDENDO ESENTE dal 1-01-2008 PER IL 50,21% E QUINDI A TASSAZIONE IL 49,79% ART.59
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SOCIETA’ OD ENTE SOGGETTO AD IRES
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DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90
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DIVIDENDO ESENTE PER IL 95% E QUINDI A TASSAZIONE IL 5% ART.90
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Altra particolarità importante è che il dividendo ricevuto soggiace al principio di cassa, per cui ipotizzando che esso sia stato deliberato nel 2009, ma pagato nel 2010, il percettore dovrà dichiararlo nell’anno 2010 e il soggetto erogante dovrà rilasciare la certificazione esattamente in tal senso.









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