L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, ha chiarito le modifiche operate dal D.L. 138/2011 (manovra di ferragosto) “in termini di aliquote” da applicare a titolo di ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanzaria (capital gain).
Sul tema della tassazione del capital gain sono intervenuti anche successivamente il Decreto Milleproroghe e il D.l. Semplificazioni.
L’obiettivo del Legislatore ĆØ di “riunire” in una unica aliquota del 20%, le ritenute previgenti del 27% e del 12,50% sui redditi da capital gain.
L’aliquota unica del 20% si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012 su tutti gli importi conseguiti a titolo di capital gain, in particolare:
- redditi di capitale;
- interessi e premi sulla detenzione di capitali;
- altri redditi diversi di natura finanziaria.
Sui redditi giĆ maturati al 31-12-2011 ĆØ stata prevista la possibilitĆ di affrancare i predetti capital gain pagando l’imposta previgente nella misura del 12,50%.
Coloro che detengono gestioni del risparmio amministrato, dovranno comunicare al proprio intermediario, entro il 31 marzo 2012, la volontĆ di effettuare l’affrancamento.
Per interessi di natura pubblica, la ritenuta resta fissata al 12,50% sia per i titoli di stato italiani che esteri.
Dividendi.
La circolare conferma l’aumento della ritenuta dal 12,50 al 20% per il capital gain derivante da partecipazioni societarie non qualificate, mentre nulla cambia per quelle qualificate (ossia con partecipazioni superiori al 20%).
Questo nelle linee generali il contenuto della circolare esplicativa.
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