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CANONI DI LOCAZIONE: PAGAMENTI IN CONTANTI<1000 SENZA SANZIONE.

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Il Ministero chiarisce che il pagamento di “canoni di locazione” in contanti inferiori – ognuno – a mille euro non saranno soggetti a sanzioni. Ciò a spiegazione della norma contenuta nella legge di stabilità  che aveva creato alcune perplessità.

La nota del MEF del 5-2-2014 ha chiarico che non è prevista alcuna sanzione al conduttore che effettua il pagamento dei canoni di locazione in contanti per un importo inferiore a mille euro.

E non poteva essere altrimenti visto che la soglia di utilizzo del contante è proprio di 1000 euro, e non si capiva come la legge di stabilità avesse imposto “che per il pagamento dei canoni di locazione” dovevano essere utilizzati mezzi diversi dal contante per qualsiasi importo..”.

Errore imperdonabile, per chi ha scritto la disposizione contenuta nella Legge di stabilità che ha coinvolto persone anziane, disabili, soggetti privati senza conto corrente e che sono andati nel panico compreso i propri locatori per effettuare il pagamento secondo legge.

90enni non autosufficienti accompagnati presso Banche per emettere assegni circolari a favore dei locatori, o che doveva incaricare altri soggetti al pagamento, che però non erano intestatari del contratto di locazione.

A tutto questo il Ministero, come se niente fosse successo, ha rimediato con la nota suddetta “sostenendo che per il pagamento dei canoni di locazione vige lo stesso tetto di mille euro in contanti”! Ci chiediamo “allora a cosa serviva la disposizione contenuta nella legge di stabilità” che con la nota successiva è come se non fosse mai scritta ? I misteri dei ministeri!

Il Ministero del Tesoro ha spiegato che la finalità di contrasto all’utilizzo, immissione e occultamento di danaro contante – di illecita provenienza – dentro il sistema economico, mediante la tracciabilità dei movimenti di danaro contante, nella ipotesi dei rapporti tra locatore e conduttore è pienamente soddisfatta dimostrando con un semplice documento (anche la ricevuta di affitto cartacea) l’avvenuto pagamento in contanti delle rate dei canoni di locazione.

Chiaramente resta l’obbligo – per il pagamento dei canoni di locazione superiori a mille euro – di effettuare il pagamento tramite mezzi diversi dal contante.

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