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Bollo virtuale: presentazione dichiarazione entro il 31 gennaio 2017

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IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: DICHIARAZIONE ENTRO IL 31/01

L’imposta di bollo, regolamentata dal D.p.r. 642/1973, è dovuta per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al menzionato decreto se essi vengono formati, ovvero redatti, in Italia.
In passato l’imposta di bollo veniva assolta mediante l’apposizione, sui documenti interessati dalla tabella di cui al DPR 642/1973 della marca da bollo cartacea. Modalità questa ancora in vigore ed utilizzata ma che obbliga tuttavia il soggetto tenuto all’apposizione al “pre-acquisto” dei valori bollati.
Ad oggi però vi è la possibilità di usufruire di un’alternativa richiedendo all’amministrazione finanziaria un’apposita autorizzazione ad assolvere virtualmente l’imposta di bollo e a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto detta obbligatoria autorizzazione, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’ anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando un modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso tale modello si potrà:
– presentare la dichiarazione consuntiva relativa all’imposta di bollo;
– presentare la dichiarazione di rinuncia all’autorizzazione;

L’adempimento in questione interessa tutti i soggetti che hanno fatto espressa richiesta di provvedere virtualmente a mezzo di una liquidazione provvisoria e definitiva dell’imposta di bollo e può risultare molto utile ed interessante per determinate categorie di soggetti che si trovano ad applicare la stessa su parecchi documenti come i notai, i medici, ecc.
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale è necessario quindi richiedere ap-posita autorizzazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate corredata da una dichiara-zione sottoscritta dal contribuente contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. L’Ufficio, una volta ricevuta la richiesta, liquida in via provvisoria l’imposta dovuta per il periodo comprese tra le data di decorrenza dell’autorizzazione ed il 31/12 ripartendo l’ammontare complessivo in “tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare”. Infine, una volta ottenuta l’autorizzazione e liquidata l’imposta, il contribuente dovrà indicare sugli atti/documenti per i quali e stata rilasciata l’autorizzazione che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale e gli estremi della stessa (es. Aut. n. …. del ….).
Entro il 31.01 dell’anno successivo il contribuente dovrò presenta la dichiarazione di cui al presente articolo al fine della liquidazione definitiva rispetto alla liquidazione provvisoria effettuata in precedenza dall’ufficio. Nella dichiarazione andranno evidenziati, il numero degli atti e i documenti emessi nell’anno di riferimento separati tra atti e documenti soggetti ad imposta fissa ed imposta proporzionale, procedendo infine, alla trasmissione telematica del modello.

di Marco Baldinimposta di bollo virtuale dichiarazione 31 gennaio 2017

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