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Associazione in partecipazione: giro di vite anti elusione.

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In merito all’istituto dell”associazione in partecipazione, forma giuridica molto utilizzata per i collaboratori, l’INPS ha diramato istruzioni precise in merito ai requisiti di validità di tale contratto associativo d’impresa, molte volte utilizzato per scopi elusivi.

In data 5 dicembre 2013 l’INPS ha diramato la circolare n. 167, con cui ha delimitato l’ambito di applicazione del contratto di associazione in partecipazione in merito agli associati  con apporto di lavoro. 

Il D.L. n. 76/2013 all’art. 7-bis ha dettato la procedura da seguire per la stabilizzazione dei lavoratori con contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, allo scopo di favorire l’inserimento occupazione e la trasformazione di tali procedure formali in rapporti di lavoro subordinato.

Per l’attuazione della trasformazione da associazione in partecipazione i datori devono aver stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori più rappresentative.

Il contributo straordinario per l’associazione in partecipazione è fissato nella misura pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ogni associato in partecipazione.

Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato sugli ultimi sei mesi di emolumenti ricevuti per la determinazione delll’importo della contribuzione dovuta a carico degli associati.

Ciò ai fini di deterrenza dall’utilizzo di tale forma contrattuale del contratto di associazione in partecipazione, che cela spesso un vero rapporto di lavoro subordinato.

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