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Associati in partecipazione: istanze di sanatoria al via.

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L’ INPS con il messaggio n. 20906/2013 del 19 dicembre 2013 ha comunicato le modalità di presentazione dell’istanza di sanatoria prevista per gli associati in partecipazione irregolari.

Aperto quindi il canale telematico per presentare le domande di stabilizzazione del “contratto di associazione in partecipazione non registrato all’INPS ai fini del pagamento dei contributi”.

La procedura on line prevede in via preliminare l’autenticazione alla propria area riservata e l’accesso al cassetto previdenziale per la compilazione ed invio delle richieste di regolarizzazione.

Quindi gli associati in partecipazione che hanno solo registrato il contratto presso l’Ufficio Registro, senza effettuare l’iscrizione obbligatoria alla gestione-separata-INPS ex l. 335/95,  e senza ovviamente versare i contributi a proprio carico, allo scopo di sanare la propria posizione INPS per gli anni non denunciati, potranno “sistemare” la LORO posizione, accedendo personalmente o tramite professionista delegato, al proprio cassetto INPS. selezionando la funzione “istanza di sanatoria associati in partecipazione”.

Come aderire alla regolarizzazione degli associati in partecipazione di cui alla circ. INPS n . 167-2013 con invio del modello INFORMATICO.

L’INPS ha fornito le istruzioni per aderire alla sanatoria prevista per gli associati in partecipazione non regolari (con apporto di solo lavoro) in ossequio all’art. 7bis del Decreto Legislativo n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013.

Presentazione istanza stabilizzazione

Il punto 6 della circolare suddetta a cui ci riferiamo, prevede che l’impresa associante deve compilare e spedire una comunicazione per ogni associato da regolarizzare. La domanda dovrà contenere i seguenti elementi :

  • i dati personali della persona associata in partecipazione;
  • la durata del rapporto associativo;
  • i contributi alla gestione separata INPS dovuti dal socio negli ultimi sei mesi, o almeno la durata in mesi del contratto, se inferiore a sei mesi, e l’importo del contributo speciale.

Al fine di presentare la domanda di stabilizzazione, il legale rappresentante dell’azienda o l’intermediario autorizzato ─ ai sensi della circolare 126-2013 ─ deve accedere all’applicazione ” stabilizzazione Associati ” del cassetto previdenziale disponibile sul  www.inps.it, nella sezione “Servizi online” , previa autenticazione con il PIN di accesso combinato con il codice fiscale, selezionando la voce del menu “stabilizzazione Associati in partecipazione.

Con questa funzione l’ utente potrà inserire:

  • Una nuova domanda di stabilizzazione;
  • Salvare e poi riprendere una domanda compilata solo in parte al fine di completarla successivamente;
  • Visualizzare le domande già registrate.

Lo stato di ogni domanda potrà essere:

  • REGISTRATA;
  • SALVATA MA NON INVIATA;
  • ACCETTATA;
  • RIFIUTATA.

Al delegato che accede all’applicazione, dopo aver selezionato dal menu “stabilizzazione Associati”,  verrà proposto il seguente avviso :

Oggetto : Stabilizzazione associati in partecipazione con solo lavoro. Art. 7 bis del D.Lgs 76/2013.

il sottoscritto
( Codice fiscale , nome e cognome del delegato proposti automaticamente)

Consapevole di quanto disciplinato per quanto riguarda le questioni relative alla gestione della sicurezza dei dati di cui alla legge n. 12/1979 e successive modifiche ed integrazioni al DPR e 445/2000, dichiara di essere autorizzato a gestire i dati del cliente ( dati del cliente e CF) , per la quale intende trasmettere telematicamente la dichiarazione predetta.

Il delegato può accedere alla funzione di compilazione della domanda per conto dell’associante dopo aver confermato i propri dati e quindi completare la domanda di sanatoria.

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