NEWS

Arriva dichiarazione IVA ricostruita dall’Ufficio, ma non senza problemi

Dichiarazione IVA omessa: dal 2026 il Fisco invia dichiarazione iva ricostruita e liquida il debito del periodo tramite le fatture elettroniche, le LIPE e i corrispettivi

Questo permette all’Ade di trasformare più velocemente una dichiarazione iva omessa in dichiarazione iva ricostruita e richiederne il pagamento del debito che ne scaturisce.

Con il Provvedimento 28-8- 2026, diventa infatti operativa la nuova procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA dichiarazione iva ricostruita COME previsto dall’art. 54-bis.1 del DPR 633/1972.

L’amministrazione non avrĆ  piu bisogno di emettere accertamento ordinario fiscale per ricostruire il dovuto dal contribuente.

PotrĆ  utilizzare direttamente i dati fiscali giĆ  presenti nelle proprie banche dati e ricostruire quindi la dichiarazione iva ricostruita.

Quali dati utilizzerĆ  l’Agenzia delle Entrate

La liquidazione potrĆ  essere effettuata incrociando:

  • fatture elettroniche emesse;
  • fatture elettroniche ricevute;
  • corrispettivi telematici;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA – LIPE;
  • versamenti IVA giĆ  effettuati dal contribuente.

L’IVA dovuta viene quindi ricostruita sulla base dell’IVA a debito risultante dalle operazioni attive, sottraendo l’IVA detraibile risultante dalle fatture passive e gli eventuali versamenti giĆ  eseguiti.

Attenzione al credito IVA dell’anno precedente

Un aspetto particolarmente importante riguarda l’eventuale credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Tale credito non viene necessariamente considerato nella prima liquidazione automatizzata.

Il contribuente potrĆ  però rappresentarne l’esistenza all’Agenzia delle Entrate durante la successiva fase di interlocuzione, chiedendo la rideterminazione delle somme richieste.

La comunicazione arriva tramite PEC

Quando dalla liquidazione emerge un debito IVA, l’Agenzia comunica al contribuente l’esito del controllo.

La comunicazione viene inviata tramite PEC, utilizzando l’indirizzo risultante dall’INI-PEC o l’eventuale domicilio digitale speciale.

La comunicazione e il prospetto analitico delle operazioni considerate saranno inoltre disponibili nel Cassetto fiscale, nella sezione ā€œL’Agenzia scriveā€.

In caso di impossibilitĆ  di recapito digitale, la comunicazione potrĆ  essere effettuata con raccomandata.

60 giorni per pagare o contestare il calcolo

Dal ricevimento della comunicazione il contribuente dispone di 60 giorni.

Entro questo termine può:

  • effettuare il pagamento;
  • segnalare dati non considerati dall’Agenzia;
  • contestare dati valutati erroneamente;
  • documentare crediti o altri elementi che possono ridurre il debito.

Se l’Ufficio, a seguito dei chiarimenti forniti, ridetermina le somme dovute, decorre un nuovo termine di 60 giorni dalla comunicazione definitiva.

Sanzione del 120%, ridotta a un terzo pagando entro 60 giorni

La disciplina prevede una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta.

Se il contribuente effettua il pagamento entro il termine previsto dalla comunicazione, la sanzione viene però ridotta a un terzo.

Pertanto, una sanzione teorica del 120% viene sostanzialmente ridotta al 40% dell’imposta dovuta.

Sono inoltre dovuti gli interessi.

Pagamento con F24, ma senza compensazione

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.

Non ĆØ però consentito utilizzare eventuali crediti fiscali in compensazione per estinguere le somme richieste nell’ambito della nuova procedura.

Si tratta quindi di un pagamento che richiede effettiva disponibilitĆ  finanziaria da parte del contribuente.

Cosa succede dopo i 60 giorni

Se il contribuente non paga e non ottiene una rideterminazione delle somme entro il termine previsto, imposta, sanzioni e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.

La procedura riduce quindi sensibilmente i tempi che, in passato, separavano l’omessa dichiarazione IVA dalla fase della riscossione.

Non viene meno il potere di accertamento

La liquidazione automatizzata non impedisce all’Agenzia delle Entrate di svolgere successivamente ulteriori controlli.

La procedura costituisce infatti una liquidazione effettuata sulla base dei dati giĆ  disponibili, senza pregiudicare l’eventuale successiva attivitĆ  di accertamento.

Un cambiamento importante per imprese e professionisti

La digitalizzazione fiscale consente ormai all’Amministrazione finanziaria di disporre quasi in tempo reale dei principali elementi necessari per ricostruire la posizione IVA di un contribuente.

Fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e LIPE rendono quindi sempre meno efficace la strategia di non presentare la dichiarazione annuale confidando nei lunghi tempi dell’accertamento.

Dal 2026 l’omessa dichiarazione IVA può essere seguita direttamente dalla liquidazione automatizzata dell’imposta e dalla successiva iscrizione a ruolo.

Per professionisti e imprese diventa pertanto ancora più importante verificare tempestivamente eventuali dichiarazioni IVA non presentate e valutare le possibilitĆ  di regolarizzazione prima dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimento normativo: Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026 – art. 54-bis.1 DPR 633/1972.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Condividi:
Share
DEVI APRIRE LA TUA AZIENDA, VUOI RISPARMIARE E AVERE ALTA PROFESSIONALITA' ? CLICCA QUI.... oppure compila la scheda
CONTATTI

About the author

giuseppe merola

Add Comment

Click here to post a comment

Prodotti

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit
aenean commodo ligula eget dolor eget.

Lorem ipsum dolor sit amet elit quam aenean commodo ligula eget dolor eget natoque penatibus sociis magnis dis parturient montes quam.

Servizi e risorse utili:
šŸ“¢ Ricevi gli aggiornamenti fiscali su Telegram

Nuovi articoli, novitĆ  su cartelle esattoriali, bonus e normativa fiscale.

Iscriviti al canale Telegram
CONTATTI
POSSIAMO ELABORARlA NOI CON INCARICO DIRETTO IN 3 GIORNI LAVORATIVI. PER INFO SCRIVICI CLICCANDO sul pulante whatsapp sotto.
Servizi e risorse utili:
Share