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Agroalimentare: Stretta sui pagamenti delle fatture.

Dal 24 ottobre 2012 il settore AGROALIMENTARE è in fermento a seguito dell’entrata in vigore di una specifica normativa introdotta dall’art. 62 della L. n° 27 del 24 marzo 2012, che ha convertito con modificazioni il D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. e pubblicata sulla G.U. n. 71 (Supplemento Ordinario n. 53 del 24 marzo 2012).
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Le nuove disposizioni coinvolgono tutti gli operatori del SETTORE in riguardo ai termini di PAGAMENTO DELLE CESSIONI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI con esclusione dei consumatori finali.

In particolare, a decorrere dal 24 ottobre 2012, per le vendite di tali prodotti sono diventate obbligatorie le seguenti prescrizioni:

1) la stipulazione di un contratto scritto in cui dovranno essere indicate: a) le quantità di prodotti in vendita; b) le caratteristiche dei prodotti; c) il prezzo di vendita; d) le modalità di consegna e di pagamento delle fatture.

L’obbligo è comunque assolto anche tramite la sottoscrizione dell’ordinativo, del documento di trasporto o della fattura purchè contenenti i dati indicati ai punti a) b) c) d).

L’imposizione della stipula  per iscritto di tali contratti è stato introdotto a tutela del venditore in relazione alla maggiore forza contrattuale dell’acquirente; ed a tale scopo non potranno essere inserite nello stesso accordo clausole vessatorie a carico del venditore, nè l’imposizione di prestazioni accessorie o altri obblighi non connessi alla mera cessione dei prodotti alimentari.

2) I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui i prodotti sono stati ceduti – se trattasi di prodotti deperibili – (recanti scadenza inferiore a 60 gg. ) o sempre quando riguardano carne, pesce e latte.

3) Per gli altri prodotti alimentari che non rientrano tra quelli deperibili, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 gg. decorrenti dalla fine del mese in cui i prodotti sono stati venduti.
SANZIONI.
1) Se l’acquirente viola tali disposizioni di legge, ossia non rispetta i termini suddetti, saranno applicabili ope-legis gli interessi di mora nella misura del 10% su base annua, oltre al pagamento di una sanzione da 500 euro a “500.000 euro” in relazione al fatturato ed al numero di ritardi cui l’acquirente medesimo si è reso colpevole.

2) Inoltre in  mancanza della obbligatoria forma scritta del contratto di fornitura, sarà comminata una sanzione da 516 a 3.000 euro.

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