Home ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI Agenzia delle Entrate: definizione agevolata delle liti tributarie

Agenzia delle Entrate: definizione agevolata delle liti tributarie

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Con Provvedimento n. 140316/2017, Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie unitamente alle relative istruzioni.

Lo stesso modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui il Fisco italiano ne è parte, deve essere presentata dal soggetto contribuente ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La domanda di definizione agevolata può essere fruita dal contribuente che che abbia manifestato la volontà di avvalersene relativamente ai carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Per quanto concerne la struttura ed il contenuto dello stesso modello della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, esso costituito dal frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali devono essere riportati i dati volti ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado o di chi è legittimato a presentarlo; la controversia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato; l’importo dovuto per la definizione e le modalità di pagamento.

Per quanto concerne il termine ultimo di presentazione della domanda di definizione, si deve procedere entro il 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma.

Ogni domanda di definizione va trasmessa mediante via telematica all’Agenzia delle entrate e deve essere esente dall’imposta di bollo. La trasmissione della domanda di definizione deve essere trasmessa dall’interessato:

a) in maniera diretta, dai soggetti contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

b) incaricando uno dei soggetti abilitati e preposti;

c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. 

Si ricorda che NON deve essere trasmessa la domanda mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

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