E’ legittimo l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate โ per omessa dichiarazione dei redditi โ che ne recupera i costi indebitamente dedotti. Sarร evidentemente onere del contribuente provare la deducibilitร delle spese subite.
โฌ E’ quanto ha stabilito lโOrdinanza della Cassazione n. 16573 del 2.7.2013, che ha affermato โ in riguardo all’accertamento promosso dall’Agenzia delle Entrate, a causa dell’omessa dichiarazione dei redditi del contribuente โ che รจ legittimo il disconoscimento dei costi dedotti, precisando che incombe sul contribuente l’onere di provare la loro deducibilitร , che l’ufficio gli ha analiticamente negato.
L’inapplicabilitร delle sanzioni, ex art. 15 c.1 DL 289/2002, รจ accolto solo nel caso della presentazione di una dichiarazione integrativa in luogo dell’omessa dichiarazione nei termini.
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