Accertamento con adesione. Istanza e procura cliente
Vi proponiamo un fac simile di istanza di accertamento con adesione con procura separata.
Rispetto a un fac simile che potrete facilmente trovare in rete, il nostro modello professionale, prevede:
1) L’istanza di accertamento con adesione da inoltrare all’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento, con procura costiuita da altro atto a parte.
IN TAL MODO, AVRETE, UNA SOLA PROCURA DAL CLIENTE PER L’INTERO PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL’ACCERTAMENTO. (E QUINDI NON DOVRETE OGNI VOLTA INSERIRE SU OGNI ATTO, RICORSO, APPELLO, ECC… IL MANDATO A MARGINE INCLUSO NELL’ATTO MEDESIMO). UNA VOLTA RICEVUTA LA FIRMA DEL CLIENTE, CHE VOI STESSI AUTENTICHERETE, POTRETE FIRMARE IN AUTONOMIA OGNI ATTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO. E QUESTO SIA PER L’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI ADESIONE, SIA PER L’EVENTUALE RECLAMO, RICORSO, APPELLO, MEMORIE E SIMILI.
Ritornando all’istanza di accertamento con adesione, il documento ĆØ da inoltrare alla sede dell’Ente che ha emesso ā nei confronti del contribuente ā un avviso di accertamento per maggiori imponibili accertati ai fini delle imposte dirette, IVA, imposte di registro e imposte indirette in generale, avvisi di rettifica su compravendita, e tributi locali.
Occorre quindi fare attenzione ad inviare l’istanza di accertamento con adesione entro i termini per la proposizione del ricorso, normalmente di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. (Attenzione quindi alla data del timbro sul plico postale ricevuto o alla relata di notifica: infatti questa e’ la sola data che fa fede per la decorrenza dei termini). dalla data dell’invio dell’istanza di accertamento con adesione.
In buona sostanza avendo ricevuto Ā un avviso di accertamento, Ā ad esempio il 10 dicembre 2014, avrete 60 giorni per proporre ricorso reclamo, oppure istanza di accertamento con adesione, in tal modo i termini per la proposizione del ricorso si allungano a 150 giorni (60+90) anche nel caso in cui il tentativo di patteggiamento con l’ufficio, a cui serve l’istanza di accertamento con adesione non vada a buon fine.
NELL’ESEMPIO QUINDI, SE ENTRO IL 7 MAGGIO 2014 non avrete accettato la proposta di adesione che vi avrĆ offerto l’Agenzia delle Entrate, bisogna produrre ricorso entro il 150° giorno dal 1o dicembre 2014, a pena di inoppugnabilitĆ dell’accertamento che a quel punto diventa definitivo.
Tale strumento deflattivo del contenzioso ā l’accertamento con adesione ā si propone di evitare il contenzioso tributario, sia per convenienza dello Stato che rinunciando ad una parte della sua pretesa fiscale, ne ottiene subito il pagamento, e sia per il contribuente, che accordandosi con l’Ufficio, chiude la pratica evitando il rischio che ĆØ insito nella proposizione di un ricorso tributario.
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