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TARI 2018: Nuove Guidelines approntate dal MEF

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Novità in materia di TARI 2018: il MEF ha pubblicato ed approntato le nuove Linee Guida utili computare gli oneri economici e i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti alla luce delle regole sulla determinazione dei fabbisogni standard.
All’8 febbraio 2018, il MEF comunica che “la Legge di bilancio 2018 non ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione che prevede che i Comuni debbano avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti”.
Pertanto, il MEF ha approntato dettagli interessanti che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti”.
Si tratta di Linee Guida molto interessanti che aiutano gli Enti Locali nell’interpretazione della normativa per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013. Vediamo i tratti salienti e più rilevanti in materia di smaltimento rifiuti 2018.
Guidelines MEF 2018: dettagli e chiarimenti sulla TARI
La tassa sui rifiuti (TARI) è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio […] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Fatta tale premessa, il Consiglio comunale è chiamato a deliberare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti.
Quali novità per il 2018? Gli Enti comunali a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano solo un paradigma di confronto che consentono al Comune di valutare l’andamento della performance della gestione del servizio rifiuti.
Quelli attualmente disponibili sono pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e, pertanto, potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità disposte dall’articolo 1 comma 653 in commento.
Dato che l’anno 2018 sarà il primo anno di applicazione, il 2018 è concepibile come anno di sperimentazione e di transizione: i Comuni sono solo “uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio”, commentano le Linee Guida approntate dal MEF.
L’articolo 1 del comma 653 richiede esplicitamente che il Comune prenda in considerazione i risultati dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base sarà chiamato ad intraprendere “le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.
Accanto alle linee guida interpretative, il MEF ha pubblicato tre allegati in cui sono forniti gli elementi necessari per il calcolo della determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.
La nota del MEF riporta l’importo di 294,64 euro come stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti.

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