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Sospensione feriale dei termini processuali 2013.

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Sospensione feriale dei termini processuali, e attività giudiziarie escluse.

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. 742 del 7/10/1979,  opera nel periodo 1° agosto – 15 settembre di ogni anno,  e tanto vale anche per il 2013.

La sospensione feriale si applica esclusivamente per le giurisdizioni ordinarie ed amministrative (comprese le sezioni tributarie).

E’ bene precisare,  che quando il “dies a quo” cade tra il 1° agosto e il 15 settembre 2013,  occorre fare le seguenti distinzioni:

– quando la sospensione feriale non è applicabile, come nei casi esposti in calce, il computo dei termini non sarà influenzato da alcun congelamento;

– quando invece interviene la sospensione feriale dei termini processuali, la riattivazione decorre dal giorno 16 settembre compreso.

Si puntualizza che il giorno 16 settembre dovrà essere considerato come primo giorno utile.

La sospensione feriale dei termini processuali invece è esclusa:

  • per le controversie individuali di lavoro ex art. 409 c.p.c.;
  • per le controversie che riguardino previdenza ed assistenza obbligatoria;
  • Per il procedimento cautelare;
  • Per sfratto e relative opposizioni;
  • Per cause relative agli alimenti da corrispondere al coniuge separato o ai figli;
  • Per i provvedimenti in materia di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
  • Per i procedimenti contro gli abusi familiari;
  • Per la legge fallimentare come le dichiarazione e revoca del fallimento.
  • Per i procedimenti di opposizione alle esecuzioni mobiliari e immobiliari;
  • Per le opposizioni contro le esecuzioni e gli atti impositivi (cfr. Cass. 3-3-2009 n. 5059; Cass. 31-05-2006, n. 12997; Cass. 20-03-2006, n. 6103; Cass. 15-02-2006, n. 3278);
  • Per le opposizioni di terzi all’ esecuzione (cfr. Cass. 20-03-2006, n. 6103; Cass. 31-01-2006, n. 2140; Cass. 16-09-2005, n. 18356; Cass. 30-07-2004, n. 14601; Cass. 20-02-2003, n. 2627).

Si precisa che quest’anno 2013 il 16 settembre cade di lunedì per cui non sussistono problemi circa l’eventualità che lo stesso giorno giunga di sabato o domenica, per cui diventerebbe discussa la riattivazione dei termini dal primo giorno feriale, o anticipare la decorrenza dal 15 o 14 settembre.

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