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Rottamazione Liti Pendenti allargata ai ricorsi notificati fino al 24 aprile 2017

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La  rottamazione delle liti pendenti dl. 50/2017 è stata estesa ai ricorsi notificati sino al 24 aprile 2017 e non solo a quelli in essere al 31-12-2016.

Nel tentativo spasmodico di far cassa l’amministrazione le prova veramente tutte.

Come sappiano l’art. 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) ha introdotto la definizione (rottamazione) agevolata delle liti fiscali in corso, al fine di chiudere le cause tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, MA TRATTASI DI PAGARE IN OGNI CASO L’INTERA IMPOSTA PRETESA, E ROTTAMARE LE SANZIONI (per il contribuente che ritiene di essere nel giusto non intravediamo convenienze latenti).

La domanda di rottamazione delle liti pendenti può essere presentata alla Commissione tributaria adita dal soggetto che ha promosso il ricorso o da colui che vi è subentrato o che ne abbia la legittimazione  per i seguenti casi:

  • liti attribuite alla giurisdizione contenziosa tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
  • liti pendenti in ogni grado compreso quelle che sono in corso di definzione in Cassazione ed anche “per rinvio”,
  • liti definite con il pagamento di tutti gli importi richiesti dall’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.

L’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti o rottamazione liti pendenti, in ogni caso, previa verifica della convenienza all’adesione, in sede di conversione nella legge 96/2017 del D.L. 50/2017, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017, HA trovato l’allungamento del termine per aderire che da adesso sarà possibile anche per i ricorsi notificati fino al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del dl. 50/2017).

Prima di tale novità la rottamazione delle liti pendenti in cui era controparte l’Agenzia delle Entrate era possibile SOLO QUANDO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NON LA NOTIFICA DEL RICORSO era avvenuta entro il 31-12-2016.

Il resto NON CAMBIA , per poter accedere alla rottamazione (qualora convenga) dovrà essere presentata  entro il 30 settembre 2017 – una specifica domanda (una per ciascuna procedura oggetto di definizione agevolata) esente da bollo, su modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

Per ciascuna controversia in rottamazione, se superiore o uguale a 2000 euro  può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché non inferiori a duemila euro, in un massimo di 3 rate, alle seguenti date::

  • entro il 30 settembre 2017, la prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute – imposte originarie – (o l’intero importo se minore di 2mila euro);
  • entro il 30 novembre 2017, la seconda rata pari ad altro 40% del totale delle somme dovute;
  • entro il 30 giugno 2018, la terza rata pari al residuo 20% del totale delle somme dovute.

Dalle somme infine potrà essere scomputato quanto pagato per importi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Ancora il perfezionamento della rottamazione agevolata delle liti pendenti si realizza con l’effettivo pagamento delle somme dovute, o se non dovute con la esclusiva presentazione della istanza di rottamazione nel termine del 30 settembre.

Giuseppe Merola

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