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Proroga Spesometro Light: doppia scadenza al 28 febbraio 2018

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Con Comunicato Stampa pubblicato ieri in data 19 gennaio 2018, Agenzia delle Entrate ha annunciato la Proroga dello Spesometro Light al 28 febbraio 2018 ed online è reperibile la bozza del provvedimento del direttore Ruffini che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.
Spesometro Light 2018: novità e proroga
Secondo quanto previsto dalla bozza del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini, i termini per l’invio della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria. Anche chi esercita l’opzione può decidere se inviare le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni dell’anno fiscale corrente con cadenza trimestrale o semestrale.
Per agevolare l’operato dei professionisti e degli addetti al settore fiscale e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, come riporta il Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate, “la scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo”.
E’ stata disposta dalla bozza di provvedimento pubblicato in data 19 gennaio 2018 la proroga della scadenza per l’inoltro dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017, così come è prevista la possibilità di apportare modifiche correttive dei dati errati o omessi nello spesometro del primo semestre.
Spesometro Semplificato 2018: istruzioni
Nello stesso provvedimento pubblicato in data 19 gennaio 2018 sono fornite le istruzioni dello spesometro semplificato come previsto dall’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.
In primis, il contribuente può scegliere di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute a cadenza semestrale in via opzionale e viene ridotto il numero di informazioni richieste.
Infatti, nel testo del Provvedimento si legge quanto segue: “Per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare – in luogo delle informazioni stabilite al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793 – i dati relativi al singolo documento riepilogativo”.
La Bozza del Provvedimento pubblicato in data 19 gennaio 2018 chiarisce definitivamente che “Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.”
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