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Nuovo spesometro.

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Nuovo spesometro illustrato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 2.8.2013 prot. 94908

La vecchia versione dello spesometro, prevista dall’art. 21 del dl n°  78-2010, obbligava alla comunicazione (all’Agenzia delle Entrate) delle operazioni rilevanti Iva sia attive che passive, effettuate nell’anno precedente da soggetti IVA esclusivamente per  importi pari o superiori a 3000 euro « con emissione di fattura» o a 3600 euro (iva inclusa) «senza emissione di fattura».

Il «nuovo spesometro», invece, come modificato dal dl 16/2012, prevede ─ in linea di massima ─ l’invio di tutte le operazioni ─ sia attive che passive ─ e per qualsiasi importo, con la possibilità di aggregare «i dati per cliente» o «per fornitore».

La prossima scadenza dello spesometro riguarderà la comunicazione dei “dati rilevanti ai fini IVA” relativi all’anno 2012.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, si è obbligati a comunicare:

  1. tutte le operazioni attive e passive,  per le quali sia stata emessa fattura «senza importo minimo» (e ciò vale anche per coloro che emettono fattura ─ senza esserne obbligati ─ in luogo dell’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale).
  2. Inoltre vanno comunicate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non vi è obbligo di fatturazione (come è il caso dei commercianti al dettaglio che emettono lo scontrino) ma per le quali permane il limite minimo di 3.600 euro (iva inclusa), al di sotto del quale non si è obbligati all’invio della  comunicazione»;
  3. I dari relativi ai documenti riepilogativi IVA quando utilizzati per annotare le fatture attive e passive inferiori a 300 euro. (In questo caso occorre inserire nello spesometro il numero del documento riepilogativo e l’importo cumulativo del medesimo).

Soggetti esonerati:

  1. Sono esonerati dall’invio dello spesometro, quei contribuenti che si avvalgono del regime «dei nuovi minimi» ai sensi dell’art. 27  commi 1 e 2 del Decreto Legge  n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge  n° 111 del 15 luglio 2011) “c.d. manovra d’estate”.
  2. Lo Stato , le Regioni e le Province , i Comuni e tutti gli altri “Organismi” soggetti al diritto pubblico, per le operazioni rientranti nell’attività istituzionale, che non riguardano l’eventuale esercizio di attività commerciali correlate, per le quali invece si è obbligati alla comunicazione tramite «il nuovo modello di spesometro».

Operazioni escluse dall’obbligo dello spesometro:

  1. Le importazioni extra-UE;
  2. Le esportazioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. a e b) del DPR 633/72. Sia quelle dirette che quelle effettuate dall’acquirente non residente. L’obbligo di comunicazione permane invece «per le operazioni effettuate dagli esportatori abituali» (anche se non imponibili Iva) ai sensi dell’art. 8 lett. c) del DPR 633/1972;
  3. Le operazioni intra-comunitarie già conosciute all’anagrafe tributaria con l’invio del modello INTRASTAT, ad eccezione delle cessioni di beni per triangolazioni nell’ambito UE non incluse nel modello Intrastat;
  4. Le operazioni interne già conosciute al Fisco, come le utenze telefoniche, elettriche, gas ecc.;
  5. Le operazioni attive uguali o superiori a 3.600 euro, pagate con carte di credito , di debito o carte prepagate, effettuate nei confronti di soggetti non IVA (PRIVATI).

Rapporti già conosciuti dall’ amministrazione finanziaria escluse dallo spesometro:

  •  contratti di assicurazione;
  • contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas;
  • contratti di mutuo;
  • compravendita di immobili;
  • contratti di leasing;
  • Operazioni effettuate nei confronti di privati quando il pagamento sia avvenuto con carte di credito a meno che gli operatori finanziari siano soggetti non residenti in ITALIA o senza stabile organizzazione in Italia;
  • passaggi interni  tra aziende collegate se effettuate con fattura;

 Fanno eccezione le vendite e gli acquisti di autoveicoli, che andranno sempre comunicate, anche se registrate nel Pubblico Registro Automobilistico.

Commercianti al dettaglio.

I commercianti che effettuano la vendita al dettaglio e simili (esclusivamente per gli anni 2012 e 2013) potranno esimersi dall’invio della comunicazione per le singole operazioni fino a 3.600 euro (Iva inclusa) quando documentate da scontrino o ricevuta fiscale.

Oltretutto il D.L. 16/2012 ha previsto che i «commercianti al minuto ed assimilati e le agenzie di viaggio» dovranno inviare la comunicazione per le cessione di beni o prestazioni di servizi riferiti al turismo, ed effettuate verso «persone fisiche di cittadinanza estera» diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, non residenti, con pagamento effettuato in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro, effettuate dalla data di entrata in vigore della L. 44/2012, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 2 agosto 2013.

Attenzione: Per le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino, è consigliabile predisporre apposita schedatura dei soggetti consumatori finali che effettuano acquisti uguali o superiori a 3.600 euro (con il solo scontrino fiscale), ai fini della loro identificazione personale e fiscale da inserire nel modello di comunicazione.

In particolare per ogni singolo soggetto IVA o PRIVATO bisognerà farsi consegnare, registrare  e conservare il documento d’identità valido e copia del tesserino di codice fiscale, ai fini della corretta effettuazione dell’invio clienti-fornitori per l’anno 2012.

Compilazione dello spesometro.

A decorrere dall’anno 2012, ossia per l’imminente adempimento della trasmissione telematica dello spesometro, le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali vige l’obbligo, è prevista la possibilità di scegliere tra due opzioni di inserimento (a differenza dello “spesometro originario”), ossia:

  • La comunicazione dei dati «in forma analitica», dove dovrà essere inserita ogni singola operazione anche se relativa allo stesso fornitore o cliente;
  • In forma aggregata, dove i dati relativi «ad uno stesso fornitore o cliente» potranno essere indicati in maniera unitaria e complessiva. (Ad esempio l’importo totale fatturato nell’anno ad un determinato cliente, distinto tra imponibile ed IVA ).

Chiaramente se per l’anno 2012  si sceglie di optare per la comunicazione in “forma aggregata”, non si potrà, per lo stesso anno e per lo stesso modello, indicare altre informazioni in maniera analitica.

Per la modalità aggregata andranno indicate:

  • Il numero delle operazioni annue globali rilevanti ai fini IVA raggruppate per cliente o fornitore;
  • Il totale fatturato diviso tra imponibile ed Iva;
  • L’importo totale delle note d’accredito  (divise sempre tra imponibile ed Iva).

La modalità di comunicazione aggregata resta però esclusa:

  • Per gli acquisti da operatori residenti nella Repubblica di SAN MARINO;
  • Per gli acquisti o le vendite effettuate nei confronti di produttori agricoli;
  • Per l’acquisizione di beni o prestazioni di servizi effettuate o ricevute nel settore turismo.

Invio della comunicazione.

Per l’invio dei dati richiesti dal «nuovo spesometro» dovrà essere utilizzato il nuovo modello di comunicazione (denominato delle “operazioni rilevanti ai fini Iva” di cui all’art. 21 del DL n°  78/2010″) contenuto nel suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 2 agosto 2013.

La trasmissione telematica dello spesometro, relativamente all’anno 2012 dovrà avvenire: 

  • entro il 12 novembre 2013 per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità mensile;
  • entro il 21 novembre 2013 per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità NON mensile (trimestrali e nuove iniziative ai sensi dell’art.  13 della Legge n. 388/2000).

Dal 2013 i nuovi termini di inoltro, invece entreranno a regime, e  saranno del 10 aprile dell’anno successivo, per i soggetti obbligati alla liquidazione Iva con cadenza mensile; e del 20 aprile dell’anno successivo per gli altri contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità diversa da quella mensile.

Spesometro e operazioni “black list” dal 2013.

Dal 1° ottobre 2013 rientrano nell’obbligo di comunicazione, tramite il modello approvato per lo spesometro, le operazioni effettuate con “Paesi Black list”. E’ stata abrogata infatti , in pari data,  la comunicazione SINGOLA dedicata «alle operazioni black list», che quindi viene trasferita nello stesso modello utilizzato per lo spesometro.

Per tali attività, anche nel modello ospitante dello spesometro, non dovranno essere indicate le operazioni black list di importo non superiore a 500 euro, come previsto dall’art. 2 comma 8 del  DL n° 16/2012.

Per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi «black list» è necessario indicare anche il mese o il trimestre di competenza. Per
gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare invece il mese.

prospetto da Fiscooggi.

Il modello Spesometro da utilizzare anche per San Marino.

La comunicazione relativa alle operazioni di acquisto effettuato da operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, ai sensi dell’art. 16 lett. c) del Decreto Ministeriale 24 dicembre 1993, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° ottobre 2013, dovrà essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello di registrazione, utilizzando il medesimo modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (come disposto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, attuativo dell’art. 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 16/2012).

Le informazioni dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello di registrazione della fattura (mentre fino ad oggi il termine era di 5 giorni).

Tale comunicazione per le operazioni Sanmarinesi prevista dall’ art. 16  lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993 , dovrà essere trasmessa (per le operazioni registrate dal 1° ottobre 2013 in poi) utilizzando lo stesso modello previsto per lo Spesometro.

In questo caso i dati andranno trasmessi, come detto, solo in forma analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione delle operazioni nei registri IVA.

a cura di GA Merola – commercialista in Sapri -SA-.

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