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Imposta sostitutiva Finanziamenti: Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24 ”

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Con Provvedimento pubblicato in data 20 aprile 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sancito l’”Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.

L’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 15 ed all’ 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, avente ad oggetto le operazioni di credito di medio-lungo termine e altre operazioni di credito, quali credito per il lavoro italiano all’estero, credito agrario di esercizio e di miglioramento, credito all’artigianato, credito alla cooperazione, credito cinematografico, credito all’esportazione e altri crediti previsti dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, credito teatrale e credito di rifinanziamento, nonché i relativi interessi e sanzioni, sono versati mediante il modello di pagamento“F24”.

Come riportato sul Provvedimento pubblicato in data 20 aprile 2017, per il versamento delle somme sopra elencate, fino alla data del 31 dicembre 2017 si può continuare ad utilizzare il modello “F23”, dal 1° gennaio 2018, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello “F24”, come sancito dal nuovo dettato del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le ragioni di questa modifica della disciplina è da ricercarsi in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, dato che il modello F24 permette di raggiungere una maggiore efficienza nella gestione dei tributi. In fin dei conti, i contribuenti italiani utilizzano già il modello F24 proprio per procedere con il pagamento di numerosi tributi. Tuttavia, per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale sarà sempre possibile utilizzare il modello F23 per procedere con l’adempimento del pagamento.

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