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Imposta registro e debiti Cessione Ramo di azienda: non si trasferiscono al cessionario. Cass. Civ..

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Prassi semi-consolidata, è quella che nella cessione di ramo di azienda, l’acquirente e le parti inseriscono tra le voci del passivo (dell’azienda ceduta) anche i debiti pregressi ceduti insieme al resto. CIO’ ANCHE AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.

La faccenda riguarda un accertamento per imposta di registro che l’Ufficio ha richiesto alle parti, che ai fini del pagamento del tributo avevano scomputato i debiti accollati dal cessionario, senza computo degli stessi ai fini del pagamento.

“”” E’ bene precisare (ANCHE SE NON E’ QUESTA LA SEDE) che giuridicamente i debiti sorti prima della cessione di ramo di azienda e ceduti da una società di persone o ditta individuale (fatta eccezione per le società di capitali) restano comunque “anche” al cedente quale obbligazione in solido con il cessionario. “””

Ritornando all’imposta di registro da pagare sul netto di cessione, La Corte di Cassazione metto uno stop a tale procedimento di accollo debiti,stabilendo con la sentenza n. 24081 datata 25-11-2015, che nella determinazione del valore netto aziendale non si possono inserire anche i debiti del cedente (per pagare meno imposte), ai fini della determinazione dell’imposta di registro, senza che tale debito sia computato nel corrispettivo da pagare.

La vicenda nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate emesso nei confronti delle società contraenti, imputando la maggior imposta di registro derivante dall’eliminazione dei debiti accollati dal cessionario ma non coincidenti con netto di cessione.

I contribuenti producevano ricorso, ottenendo in secondo grado, l’annullamento dell’avviso di accertamento, in quanto i giudici del secondo grado ritenevo corretto scomputare dall’imponibile fiscale (per imposte di registro) e dal bilancio di cessione anche i debiti trasferiti al cessionario, che poi costituiva il netto di cessione, ma non quanto effettivamente versato.

L’Ufficio a tal punto produceva ricorso per Cassazione e i Giudici confermavano l’operato dell’Agenzia per questi rilievi:

– la stessa sentenza della CTR, DEFINISCE QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE L’IMPORTO PAGATO IN EURO 407.200, mentre poi il netto di cessione “su cui calcolare le imposte”, deducendo l’accollo dei debiti, era stabilito in euro 107.300.

I giudici della Cassazione con la sentenza annullavano la decisione della CTR, per la circostanza che il corrispettivo di una cessione di azienda “….. potrebbe esser indicato al lordo e al netto ……” considerando inesatto l’assunto dal punto di vista giuridico.

Ai fini dell’annullamento della sentenza di secondo grado, la Cassazione, riferisce al proprio consolidato orientamento giurisprudenziale inerente l’ imposta di registro, che valorizza ai fini della determinazione della base imponibile della cessione ai fini del versamento dell’imposta di registro conseguente, il disconoscimento delle modalità utilizzate dalle parti per il calcolo del prezzo di cessione, se non quello relativo al pagamento effettuato anche nel caso in cui i valori aziendali siano inerenti ad un mero accollo di debiti pregressi aziendali da parte dell’azienda acquirente (Cass. 12215/2008).

fiscoggi.it

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