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Immobile abusivo: non è nulla la vendita all’asta.

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Secondo la Corte di Cassazione non è nulla la vendita all’asta di un immobile abusivo, a seguito di espropriazione immobiliare, comminata al proprietario debitore allo scopo di soddisfare i suoi creditori.

Lo ha affermato La Corte Suprema con la Sentenza n. 23140 dell’11 ottobre 2013.

Resta fermo, dicono i giudici togati,  l’obbligo dell’acquirente di attivarsi ─ entro 120 giorni dal decreto di aggiudicazione (nell’asta giudiziaria) dell’immobile abusivo ─ per l’ottenimento della sanatoria edilizia (la quale, nel caso di immobile abusivo, può essere rilasciata secondo le leggi vigenti alla data dell’asta immobiliare e “non a quella spirata dei condoni edilizi”, e per questo possibile solo tramite la doppia conformità, in applicazione all’art. 38 del DPR 380/2001).

Il debitore proprietario, nella fattispecie esaminata, proponeva ricorso «chiedendo la nullità della vendita giudiziaria del proprio immobile» in quanto, secondo il ricorrente “il frazionamento” (che l’edificio aveva subito per ottenere un miglior realizzo al fine di soddisfare i creditori) non era possibile in base  allo strumento urbanistico comunale.

In primis la Cassazione ha escluso che tale frazionamento  precludesse la possibilità di vendere l’immobile abusivo espropriato.

In secondo luogo, in ossequio alla norma di riferimento, ossia all’art. 46 del D.P.R.  380/2001 (Testo Unico Edilizio), che definisce “nulle” tutte le cessioni di immobili abusivi edificati dopo il 17.03.1985 (oltre che soggetti a “demolizione” e “reclusione” del proprietario), gli ermellini hanno affermato che «la preclusione al trasferimento “dell’immobile abusivo”» si riferisce a cessioni di tipo commerciale, cosa diversa dalla cessione tramite asta giudiziaria, che in tale fattispecie vede assurgere il maggior interesse dei creditori del proprietario ai fini dell’incasso delle proprie legittime pretese economiche.

Il proprietario dell’immobile abusivo (espropriato per debiti) non potrà opporre eccezioni alla vendita giudiziaria, «purché nel bando sia ben indicato che trattasi di immobile abusivo», nel qual caso saranno gli acquirenti a poter chiedere l’annullamento dell’acquisto effettuato.

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